Cassazione Penale, Sentenza n. 35814/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'esclusione dal passivo concorsuale di un credito derivante da mutuo fondiario garantito da ipoteca. La società aveva insinuato il credito in quanto cessionaria; il tribunale aveva ritenuto che l'onere probatorio della titolarità e, soprattutto, della misura del credito non fosse stato assolto, perché la società aveva prodotto tardivamente il piano di ammortamento e non aveva fornito le quietanze di pagamento, rendendo impossibile determinare l'importo residuo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ammesso il ricorso, ritenendolo fondato nei termini esposti. Ha affermato che, pur spettando al creditore l'onere di provare il proprio credito, se il diritto non è contestato e persistono carenze sulla quantificazione, il giudice (anche il giudice delegato) deve attivare i poteri istruttori integrativi: indicare le integrazioni richieste alla parte, eventualmente assegnare termini e, se del caso, ammettere al passivo la somma per la quale la prova risulti comunque raggiunta. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice di merito per nuovo giudizio con le indicazioni sopra riportate.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59
Stabilisce la disciplina del procedimento di accertamento dei diritti dei terzi nel procedimento di confisca di prevenzione; comma 9 consente il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo nei termini dell'art. 606 c.p.p.; comma 8 è richiamato rispetto alla preclusione delle produzioni documentali (ma la Corte interpreta la preclusione come riferibile ai documenti comprovanti il diritto, non alla misura del credito).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 2-bis
Riferimento normativo utilizzato in relazione alla riconduzione degli interessi alla misura limite prevista dal decreto; la Corte rileva che errori nel calcolo degli interessi possono essere sanati mediante ricalcolo e non giustificano automaticamente l'esclusione dell'intero credito.
codice di procedura penale, art. 606
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte conferma che, ai sensi dell'art. 59 comma 9 d.lgs. 159/2011, nel procedimento di accertamento del passivo per confisca sono applicabili tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Il creditore ipotecario ha l'onere principale di provare l'esistenza del credito nei procedimenti di accertamento del passivo conseguenti a confisca; bisogna produrre atto di mutuo, piano di ammortamento e quietanze di pagamento per dimostrare l'ammontare residuo.
- Se il diritto è in re ipsa non contestato ma la misura del credito è incerta, il giudice deve attivare poteri istruttori integrativi (anche su iniziativa del giudice delegato) e richiedere alla parte integrazioni o chiarimenti prima di escludere il credito.
- La preclusione prevista dall'art. 59, comma 8, d.lgs. 159/2011 riguarda i documenti comprovanti il diritto e non dovrebbe essere estesa automaticamente alle prove della misura del credito; il giudice deve distinguere tra titolo e quantificazione.
- Errori iniziali di calcolo degli interessi o mancanze formali possono essere sanati mediante ricalcolo secondo le regole applicabili (es. limiti di interesse di cui all'art. 52) e non giustificano necessariamente l'esclusione integrale del credito.
- In presenza di carenze probatorie sulla quantificazione, il giudice può ammettere al passivo, come somma alternativa, la parte per la quale la prova risulti comunque raggiunta, anziché escludere l'intero credito.
- In sede di opposizione al decreto di esclusione il creditore può integrare la documentazione; il giudice deve favorire la dialettica processuale indicando specifiche integrazioni e, se necessario, concedendo tempi per eseguirle.
- In cassazione, nei procedimenti ex d.lgs. 159/2011, sono esperibili tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; quindi la revisione giudiziale può investire sia profili di diritto sia di motivazione/istruttoria.
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