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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06036/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta in ambito condominiale per ottenere la demolizione di una veranda realizzata da una condomina sul proprio balcone e la revisione delle tabelle millesimali. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto, ritenendo che l’opera non alterasse il decoro architettonico dell’edificio, poiché la facciata risultava già caratterizzata da balconi sottostanti trasformati in verande con modalità sostanzialmente omogenee. Il dante causa dei ricorrenti aveva quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su un errore di percezione: non vi sarebbero stati, in realtà, balconi trasformati in verande, bensì pareti finestrate nate con l’edificio. La Corte d’appello, investita della revocazione, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo che si trattasse non di una svista revocatoria ma di una valutazione di merito, e che comunque la questione fosse già stata oggetto di contraddittorio e decisione. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., lamentando difetto assoluto di motivazione e omesso esame del fatto decisivo relativo all’origine delle pareti finestrate; 2) violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che, secondo la CTU, le pareti finestrate erano originarie dell’edificio e dunque compatibili con esso; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto di spese, assumendo che queste dovessero essere poste a carico della controparte soccombente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la censura non riguardava un errore di fatto revocatorio, ma investiva la valutazione di merito sulla omogeneità del manufatto realizzato dalla condomina rispetto all’assetto preesistente della facciata; inoltre la questione era già stata trattata e decisa nel precedente giudizio, sicché mancava il presupposto della svista percettiva. Ha escluso anche il vizio motivazionale, richiamando il principio per cui, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’assenza della motivazione in senso costituzionalmente minimo e non la mera insufficienza o non condivisibilità. Il terzo motivo è stato rigettato quale conseguenza del rigetto dei precedenti. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese in favore della controricorrente principale e ha dichiarato irripetibili le spese nei confronti dell’altra controricorrente, ritenuta non soccombente rispetto alla posizione processuale dei ricorrenti; ha altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio presuppone una svista di fatto, non una valutazione di merito o una rivalutazione del materiale probatorio; non è configurabile quando la questione attiene alla qualificazione dell’opera e alla sua omogeneità con il contesto edilizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocabile solo per errori di diritto, non per sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto o delle prove sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura sul capo spese è infondata se i motivi principali del ricorso sono respinti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un falso presupposto percettivo o una svista materiale del giudice su un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione compiuta sulle prove o sulla natura giuridica del fatto.
  • Non è ammissibile utilizzare la revocazione per rimettere in discussione un punto controverso già esaminato e deciso nel precedente giudizio di merito.
  • La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma solo la sua totale mancanza nei limiti del minimo costituzionale.
  • Quando i motivi principali del ricorso sono infondati, è conseguentemente infondata anche la censura sulle spese fondata sulla pretesa soccombenza della controparte.
  • La nozione di fatto decisivo, ai fini del vizio revocatorio e del vizio motivazionale, va tenuta distinta dal merito della controversia: la prima riguarda un dato storico non percepito, il secondo il giudizio di valore o di merito reso sulla base di quel dato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteParti comuni
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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