Sentenza n. 8431/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055981409729 spedita in data 9 febbraio 2024, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 9 febbraio 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Roma sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente ordine all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato al ricorrente il favorevole esito dell'istanza e la possibilità di ritirare il titolo di soggiorno presso il Commissariato competente. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha definito favorevolmente l'istanza durante il giudizio e il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito. Il Tribunale ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, euro 903,25 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità quando viene meno l'interesse alla decisione.
Impone l'avviso alle parti della possibile rilevabilità d'ufficio della questione decisiva, qui riferita alla sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio in camera di consiglio.
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, entro i limiti dei valori medi e considerando l'impegno professionale.
Dimezza i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Consente di determinare il compenso considerando caratteristiche dell'attività, valore e natura dell'affare e risultato del giudizio; il comma 9 è stato applicato per la riduzione collegata alla pronuncia in rito.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la definizione dell'istanza durante il processo e la conseguente dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere previamente segnalata alle parti quando il giudice intenda porla a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il compenso del difensore è liquidato dall'autorità giudiziaria secondo i valori medi e l'impegno professionale, con applicazione del dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e delle ulteriori riduzioni previste per la definizione in rito.
Come è indicizzato
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