Cassazione Penale, Sentenza n. 19909/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 24/08/2022 del Tribunale del Riesame di Catanzaro che confermava la misura cautelare in carcere a carico di Pietro Iannazzo per il duplice omicidio di Giovanni Torcasio e Cristian Matarazzo. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge (art. 273 c.p.p.) per mancata e autonoma valutazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori/testimoni (Pulice e Torcasio Angelo) usati come fonti per la chiamata in correità; 2) vizio di motivazione per omissione di valutazione di specifiche circostanze probatorie e documentali che avrebbero smentito la tesi accusatoria (esistenza del sodalizio, appartenenza del Pulice, causalità dell'omicidio); 3) vizio circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis per presunta mancanza di nesso temporale tra i fatti (anno 2000) e l'esistenza del sodalizio (accertata dal 2003); 4) vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'attualità del pericolo, soprattutto alla luce del tempo trascorso e della presunta estinzione/indebolimento del vincolo associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Dalla documentazione risulta che l'ordinanza del 24/08/2022 fu notificata il 11/10/2022 e ai difensori per PEC il 12/10/2022; il ricorso è stato depositato il 15/10/2022 presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme e pervenuto alla cancelleria competente del Tribunale di Catanzaro solo il 26/10/2022, oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui la sentenza Bottari) sul principio che, per le impugnazioni cautelari, rileva la data di pervenimento alla cancelleria dell'organo che ha emesso il provvedimento; l'inosservanza del termine comporta inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Termine perentorio di 10 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari; la data rilevante è quella in cui l'atto giunge alla cancelleria dell'organo che ha emesso il provvedimento impugnato.
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento alla valutazione della chiamata in correità: la Corte segnala che la valutazione dell'attendibilità è imprescindibile ma non ha potuto esaminare il merito a causa dell'inammissibilità processuale.
Aggravante per finalità mafiose: il ricorrente contestava la valutazione del nesso temporale tra i fatti (2000) e l'esistenza dell'associazione; la Corte non è però entrata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione alla presunzione di pericolosità (comma 3): la Corte territoriale aveva invocato la presunzione, ma la Suprema Corte non ha esaminato la valutazione concreta delle esigenze cautelari per via dell'inammissibilità.
Norme sulla presentazione delle impugnazioni e trasmissione degli atti; la Corte ricorda che la previsione di spedizione automatica non opera in tema di art. 311 c.p.p., pertanto la data utile è quella di pervenimento alla cancelleria competente.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 1626 del 24/09/2020, Bottari)
Principio applicato: nelle impugnazioni cautelari la presentazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la presentazione ad altro ufficio non esonera il ricorrente dal rischio di tardività se l'atto non perviene al giudice competente entro il termine perentorio.
Massime di principio
- Per le impugnazioni cautelari (art. 311 c.p.p.) il termine di 10 giorni è perentorio: conta la data di pervenimento alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; presentare il ricorso ad altra cancelleria comporta il rischio di inammissibilità se non si ottiene la pervenzione al giudice competente entro il termine.
- Se il ricorso viene depositato presso una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, il ricorrente deve attivarsi immediatamente per la rimessione e non può dolersi della mancata trasmissione: la tempestività è valutata sulla base della ricezione da parte della cancelleria competente.
- Se la Cassazione non entra nel merito per ragioni processuali (inammissibilità), tutte le censure sostanziali sul giudizio di credibilità delle fonti, sull'applicazione dell'aggravante 416-bis e sulla sussistenza delle esigenze cautelari rimangono inevase e dovranno essere nuovamente valutate nel rispetto dei termini e delle regole procedurali.
- Nelle valutazioni sulla chiamata in correità proveniente da collaboratori o propalanti de relato, il giudice del merito deve esaminare preventivamente e con motivazione la credibilità e l'attendibilità delle singole dichiarazioni (verosimiglianza, precisione, completezza, costanza e autonomia delle fonti) prima di trasferire efficacia probatoria su terzi.
- Per l'aggravante associativa (art. 416-bis) è importante l'accertamento del nesso temporale e funzionale tra il fatto e l'esistenza/azione del sodalizio: se la presunta associazione è stata accertata in epoca successiva, il giudice deve motivare come il fatto anteriore risulti comunque proiettato a vantaggio dell'associazione.
- Sulla sussistenza delle esigenze cautelari va valutata l'attualità del pericolo: all'aumentare dell'intervallo temporale tra il fatto e la misura, maggiore deve essere la motivazione che giustifica la permanenza del pericolo cautelare (gravità della condotta, elementi concreti di rischio di reiterazione o inquinamento probatorio).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19594/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19595/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19597/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19598/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19600/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19601/2023 del 10/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →