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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04391/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché volte a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e non illogica.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello, deducendo: (1) vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, sostenendo l'insussistenza della prova del dolo specifico, anche perché l'autorità finanziaria avrebbe comunque ricostruito aliunde il volume d'affari; (2) vizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, ritenuto non prossimo al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riproducessero questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito e mirassero a ottenere una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua e non manifestamente illogica, valorizzando l'occultamento o deterioramento di 16 fatture e la finalizzazione della condotta all'evasione, oltre alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale per la medesima annualità. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sui precedenti penali e sulla gravità del fatto, essendo insufficienti la sola incensuratezza e la scelta del rito abbreviato.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    La condotta di occultamento o distruzione di documenti contabili è stata ritenuta finalizzata all'evasione; la motivazione valorizza l'occultamento/deterioramento di 16 fatture e la mancata presentazione della dichiarazione fiscale relativa alla medesima annualità.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    È richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la condanna in appello; dal testo non emergono specifici passaggi interpretativi ulteriori.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    È richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio attraverso la riproposizione di censure di merito già esaminate dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, fondata su emergenze istruttorie oggettive e non manifestamente illogica.
  • In materia di reati tributari, l'occultamento o deterioramento di documentazione contabile può essere valorizzato come condotta sintomatica della finalità evasiva e della sussistenza del dolo specifico.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi e ai precedenti penali dell'imputato; non è sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
  • La scelta del rito abbreviato, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche né determina automaticamente un trattamento sanzionatorio più mite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaFatture falseImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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