Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36607/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di 186 mascherine FFP3 e 516 mascherine FFP2. Il ricorrente deduceva: 1) mancata prova della non conformità delle mascherine agli standard (inversione dell'onere della prova) e carenza di elementi per il fumus commissi delicti e per qualificare i beni come corpo del reato; 2) omissione del Tribunale del riesame nella verifica degli elementi probatori indicati dalla difesa e valutazione errata delle prove dell'accusa; 3) violazione dei principi di proporzionalità e delle garanzie costituzionali (art. 42 Cost.) e della Convenzione (art. 1 Protocollo addizionale), per ingiustificata imposizione del vincolo cautelare.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente: l'indagato non era titolare dei beni sequestrati (proprietà risultante attribuita alla società AM 4 srl) e non risultava la sua qualità di legale rappresentante né la procura speciale conferita al difensore per chiedere la restituzione. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito delle censure sulla conformità delle mascherine o sulla valutazione probatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Disciplina il sequestro preventivo/probatorio e la legittimazione alla impugnazione: la Corte ha interpretato che chi non è proprietario del bene deve comunque dimostrare un interesse concreto alla restituzione per essere legittimato a proporre il gravame.

  • articoli 240, 515, 517, 648 c.p.

    art. 240, 515, 517, 648 c.p.

    Norme penali richiamate nella censura relative a frode, contraffazione e reati contro la fede pubblica/merce: contestazioni di carattere sostanziale sul fumus commissi delicti che però non sono state esaminate per difetto di legittimazione del ricorrente.

  • D.Lgs. 475/1992

    D.Lgs. 9 aprile 1992, n. 475

    Disciplina la marcatura e la commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI); citato in relazione alla presunta non conformità delle mascherine sequestrate.

  • Direttiva UE 2016/425

    Standard UE sui DPI invocati per valutare la conformità delle mascherine; la Corte non è entrata nel merito della valutazione tecnica a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 42 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla proprietà e alla tutela del diritto di proprietà rispetto al sequestro; la Corte ha ritenuto che la questione non potesse essere valutata senza legittimazione attiva.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Protocollo aggiuntivo n.1 CEDU, art. 1

    Invocato in relazione alla protezione della proprietà; non valutato sul merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso contro il sequestro di cose spetta soprattutto al proprietario o a chi abbia un interesse concreto e attuale (es. diritto alla restituzione); un indagato non proprietario deve dimostrare tale interesse (esibire la qualità di legale rappresentante o una procura speciale).
  • In presenza di carenza di legittimazione l'organo giudicante può dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito delle censure sostanziali (ad es. conformità tecnica della merce, fumus commissi delicti, proporzionalità del sequestro).
  • Le questioni tecnico-normative relative alla conformità di DPI (D.Lgs. 475/1992, Direttiva 2016/425) devono essere affrontate nel merito da chi sia legittimato a impugnare o dopo che sia accertata la titolarità dell'interesse alla restituzione; altrimenti restano inesaminate.
  • Per difendere la restituzione di beni appartenenti a una società, la persona che agisce deve provare di avere poteri rappresentativi (atto di nomina, procura speciale) altrimenti la società stessa è l'unico soggetto legittimato.
  • Gli atti formali (intestazione del ricorso, procura al difensore, indicazione della qualità processuale) sono requisiti essenziali: la loro omissione può compromettere l'esito dell'impugnazione indipendentemente dalla fondatezza delle censure sostanziali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.