Cassazione Civile, Ordinanza n. 34427/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Due soggetti, assistiti in un precedente giudizio conclusosi con transazione, avevano convenuto in giudizio la professionista che li aveva rappresentati, chiedendo il risarcimento dei danni per omessa informazione sulla possibilità di ottenere dall'erario un indennizzo per l'eccessiva durata del processo presupposto e, inoltre, la restituzione di una parte della somma complessivamente versata al professionista a titolo di compenso. Secondo la loro prospettazione, avevano pagato euro 30.000,00, ma la professionista aveva emesso una sola fattura per euro 6.386,28; pertanto, la differenza di euro 23.613,72 era stata trattenuta senza giustificazione. Il tribunale aveva rigettato tutte le domande, ritenendo insussistente la responsabilità professionale e congruo il compenso corrisposto. In appello, la decisione era stata parzialmente riformata: era stata confermata l'esclusione dell'inadempimento professionale, ma la professionista era stata condannata a restituire la differenza tra quanto percepito e quanto fatturato. La ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado deducendo: ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d'appello avrebbe deciso sulla base di un indebito oggettivo non dedotto; violazione del principio dispositivo e dell'onere della prova, perché il giudice avrebbe disatteso le prove testimoniali e attribuito alla fattura un valore contrattuale; vizio di motivazione apparente e mancato esame di fatti decisivi; giudicato interno e inammissibilità dell'appello per genericità delle censure. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo su ultrapetizione e inammissibili le doglianze sul preteso giudicato interno e sulla specificità dell'appello, ma ha accolto i motivi relativi alla ripartizione dell'onere probatorio nella domanda di ripetizione dell'indebito e al valore della fattura, ritenendo che fosse stato erroneamente addossato al professionista l'onere di provare la causa del trattenimento della somma eccedente invece di gravare gli attori della prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento in eccedenza. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili alcune censure collegate al quarto motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti in cui denunciavano l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'uso improprio della fattura come prova del rapporto economico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso non è stato integralmente respinto, ma accolto nei punti decisivi relativi alla ripartizione dell'onere della prova nella ripetizione dell'indebito.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre se il giudice si limita a qualificare la domanda sulla base delle allegazioni effettive.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di decisione; non basta una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere le ragioni della decisione o l'iter logico seguito; una motivazione sintetica ma intellegibile esclude la nullità.
Nell'azione di ripetizione dell'indebito per pagamento eseguito solo in parte dovuta, l'attore deve provare l'inesistenza della causa giustificativa per la parte che assume non dovuta; non può essere addossato al convenuto l'onere di provare il titolo del trattenimento.
L'atto di appello è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente i capi impugnati e le ragioni della censura; non occorrono formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
Il giudicato interno può formarsi solo sui capi non specificamente impugnati; nel caso esaminato la Corte ha escluso che si fosse formato sul tema della congruità del compenso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale in relazione a ultrapetizione, motivazione apparente e violazione del giudicato; la Corte lo ha accolto solo nei limiti dell'erronea applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare una diversa lettura delle prove o l'omessa considerazione di qualificazioni giuridiche.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello l'inammissibilità per difetto di specificità richiede che l'atto non consenta di comprendere quali capi della decisione siano censurati e per quali ragioni; l'impugnazione può essere considerata specifica anche senza formule solenni, purché rechi una contestazione intellegibile del decisum.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice qualifica la domanda in base alle allegazioni sostanziali delle parti, anche se usa una diversa etichetta giuridica, purché resti entro il bene della vita richiesto.
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito da pagamento parzialmente non dovuto, l'attore deve provare il difetto di causa giustificativa per la parte richiesta in restituzione; non è il convenuto a dover dimostrare il titolo della trattenuta.
- La fattura è un documento fiscale e non ha, di regola, valore negoziale o contrattuale idoneo a provare da sola l'accordo economico tra professionista e cliente.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a evitare la nullità.
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