Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18947/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza di appello, la quale era invece congrua e non meramente apparente. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente risposto alle doglianze difensive formulate in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico: il ricorso non si è confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non ha sviluppato il ragionamento critico richiesto dall'art. 581 c.p.p., limitandosi a un dissenso non argomentato rispetto alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 640 c.p.

    Norma richiamata solo indirettamente nel contesto del reato contestato non emergendo dal testo ulteriori profili applicativi.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e devono misurarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; un atto che si limita a riproporre criticamente le difese già svolte in appello, senza indicare il percorso argomentativo censurato, è inammissibile.
  • L'inammissibilità può derivare non solo da motivi intrinsecamente indeterminati, ma anche dalla mancanza di correlazione tra censure e motivazione del provvedimento impugnato.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione congrua e non apparente, il ricorso che non si confronta con essa è destinato all'inammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità, la mera affermazione di un vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da un confronto puntuale con gli snodi logici della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.