Ordinanza n. 1331/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO del provvedimento n. 33647 del 2024 della Regione Umbria, notificato il 6.8.24, con cui la Regione Umbria ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario dell’area sanitaria, di cui all’art. 6, comma 3 del D.lgs. 02/92, di fisioterapista presentata dal ricorrente, poiché «il titolo da Lei posseduto “Massaggiatore Massofisioterapista” non è valutabile ai fini del riconoscimento dell’equivalenza in quanto acquisito dopo il 17 marzo 1999», nonché quali provvedimenti presupposti, della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 6976 del 27 giugno 2023, pubblicata nel B.U.R. Avvisi e Concorsi n. 37 del 11/07/2023, con cui la Regione Umbria ha approvato ed emanato l’«avviso pubblico unico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs. 502/1992, Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011», del DPCM 26 luglio 2011, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”, e dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con il cit. DPCM 26 luglio 2011, della circolare del Ministero della Salute prot. n. 43468 del 20.09.2011, nella parte in cui al punto 2.1 stabilisce che devono essere dichiarate inammissibili le domande inerenti a titoli conseguiti dopo il 17.3.99 o il cui corso formativo sia iniziato dopo il 31.12.95, NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente ad essere ammessa alla procedura di riconoscimento dell’equivalenza bandita con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 6976 del 27 giugno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale del riconoscimento dell'equivalenza del titolo di massaggiatore massofisioterapista al titolo universitario di fisioterapista, con impugnazione degli atti presupposti e della disciplina della procedura
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della Regione Umbria che ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di massaggiatore massofisioterapista al titolo universitario abilitante di fisioterapista, ritenendo il titolo non valutabile perché conseguito dopo il 17 marzo 1999. Sono stati inoltre impugnati, quali atti presupposti, l'avviso regionale per la presentazione delle domande, il DPCM 26 luglio 2011, l'Accordo Stato-Regioni recepito dal DPCM e la circolare del Ministero della Salute nella parte relativa all'inammissibilità dei titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999 o il cui corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995. È stata anche proposta domanda di accertamento del diritto a essere ammessa alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, limitandosi a disporre un incombente istruttorio sulla permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso l'impugnazione né la domanda di accertamento. Richiamando gli artt. 63, 64, comma 4, 65 e 84, comma 4, c.p.a., ha disposto che la parte ricorrente dichiari entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se permane l'interesse alla trattazione nel merito oppure se è sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l'inerzia rispetto all'ordinanza istruttoria potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche con decreto presidenziale decisorio. Ha inoltre precisato che una mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, priva di elementi diversi e ulteriori, potrebbe comunque costituire elemento valutabile ai fini della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. 502/1992
È indicato quale base normativa della procedura di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria.
È richiamato quale fondamento normativo del DPCM 26 luglio 2011 sui criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza.
DPCM 26 luglio 2011
Disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.
Richiamato quale base dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e degli elementi di prova relativi alla permanenza dell'interesse.
Richiamato insieme all'art. 63 c.p.a. per disporre l'incombente istruttorio.
Consente di valutare l'inerzia o il comportamento processuale della parte ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede a una parte, mediante ordinanza istruttoria, di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia nel termine assegnato può essere valutata come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La mera dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione può non essere sufficiente, se non accompagnata da elementi ulteriori idonei a dimostrare l'attualità dell'interesse, e può essere valutata insieme agli altri elementi processuali ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
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