Sentenza del 04/04/2024 n. 9041 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava da un accertamento relativo al 2008: dopo una verifica della Guardia di Finanza, l’Ufficio aveva ritenuto che Texital Srl, pur avendo sede legale e stabilimento in R, fosse di fatto amministrata in Italia presso Textura Spa e fosse quindi esterovestita. Contestando l’omessa dichiarazione e ricavi non dichiarati, aveva determinato induttivamente un imponibile di € 338.668,10 ai fini IRES e IVA. Texital aveva sostenuto che la propria sede amministrativa e operativa fosse effettivamente in R; il ricorso era stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo e l’appello dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. In Cassazione, però, la decisione non è entrata nel merito dell’esterovestizione: ha rilevato che il ricorso era stato notificato una prima volta, ricevuto dall’Agenzia il 25 luglio 2016, ma non depositato entro il termine di venti giorni. Il successivo ricorso, qualificato dalla contribuente come «in riassunzione», era stato formato solo il 13 ottobre 2016 e non poteva sanare il mancato deposito tempestivo del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i due motivi di merito relativi alla residenza fiscale in Italia e alla valutazione dei rapporti tra Texital Srl e Textura Spa. Ha condannato la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.400 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall' art. 369 cod. proc. civ., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte e di tempestivo deposito solo dopo la seconda notificazione, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica.
Se il ricorso è notificato nuovamente alla stessa parte, il termine per depositarlo decorre dalla prima notificazione valida; la seconda notificazione non riapre il termine. La violazione del termine comporta l’improcedibilità e, secondo la sentenza, è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata eccezione della controparte.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma, la parte soccombente che ha proposto il ricorso deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione notificato deve essere depositato entro venti giorni dalla prima notificazione valida: una successiva notificazione dello stesso ricorso non fa ripartire il termine.
- La qualificazione dell’atto successivo come ricorso «in riassunzione» non permette di recuperare il termine già scaduto quando non risulti nulla la prima notifica.
- L’improcedibilità per mancato deposito tempestivo è rilevabile d’ufficio e non viene sanata dal fatto che la controparte non la eccepisca.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, i motivi di merito non vengono esaminati; la decisione non stabilisce quindi, in questo caso, se la società fosse effettivamente esterovestita.
- La soccombenza in Cassazione può comportare la condanna alle spese e, se sussistono i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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