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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25699/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli, dopo che la stessa decisione era stata già impugnata con revocazione e che su tale revocazione era intervenuta una successiva sentenza della medesima Corte. La Corte di cassazione, con precedente provvedimento, aveva ritenuto preliminare verificare la tempestività del ricorso, richiedendo il fascicolo del giudizio di revocazione e la data di comunicazione della sentenza resa su quella impugnazione, poiché dall'atto non risultavano gli elementi necessari per stabilire il decorso del termine di impugnazione e la sospensione eventualmente ottenuta ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. All'esito dell'acquisizione del fascicolo, è emerso che il termine per ricorrere per cassazione era stato sospeso dal giudice della revocazione all'udienza del 5 luglio 2017; tuttavia, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21874/2019, la sospensione opera solo dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza, e non già dal momento della sua proposizione. Ne è conseguito che il ricorso, notificato il 29 marzo 2018, è stato ritenuto tardivo. La parte intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, ritenendo che la sospensione del termine per proporre impugnazione operasse soltanto dalla comunicazione del provvedimento del giudice della revocazione che aveva accolto l'istanza di sospensione, secondo il principio di diritto delle Sezioni Unite richiamato. Non sono state poste spese a carico della parte intimata, perché non si è difesa; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    l'accoglimento dell'istanza di sospensione del termine per ricorrere per cassazione produce effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento; la sola proposizione dell'istanza non sospende immediatamente il termine, pur se la sospensione è subordinata a un provvedimento positivo del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    indicato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel caso di ricorso per cassazione proposto dopo un giudizio di revocazione, la verifica della tempestività è preliminare e decisiva: se il ricorso è tardivo, deve essere dichiarato inammissibile.
  • L'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione non produce effetti sospensivi immediati per il solo fatto della sua proposizione; l'effetto decorre dalla comunicazione del provvedimento con cui il giudice della revocazione la accoglie.
  • Ai fini del computo del termine per impugnare, occorre distinguere tra il momento della decisione del giudice sulla sospensione e il momento della sua comunicazione, poiché solo quest'ultimo segna l'inizio dell'effetto sospensivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si è costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei suoi confronti; può però essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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