Cassazione Penale, Sentenza n. 5221/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/10/2024 con cui il Giudice dell'esecuzione aveva formato due cumuli di pene concorrenti distinti (uno per reati commessi tra 1987-1992, 1994-2012 e 2012-2021; l'altro per reati commessi tra 2014-2015 intervenuti dopo la scarcerazione del 9/11/2012). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione per non aver costituito un unico cumulo che comprendesse tutte le condanne dal 1987 al 2021, impedendo così l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. (limite massimo di 30 anni), più favorevole per Agresta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la formazione di cumuli parziali da parte del GIP, richiamando il principio per cui il computo di custodia o pena "senza titolo" è ammesso solo se tale restrizione sia successiva alla commissione del reato (art. 657, comma 4, c.p.p.). Per i reati giudicati con la sentenza c) (commessi dopo le sentenze a) e b.) e dopo la scarcerazione del 9/11/2012) e per la frazione di pena residua relativa alla sentenza d), il GIP ha correttamente separato le posizioni e non ha consentito l'unificazione che avrebbe reso applicabile automaticamente il criterio moderatore; la Corte ha quindi confermato i due cumuli e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Subordina il computo della custodia o della pena espiata per un reato diverso al requisito che la detenzione o l'espiazione siano successive alla commissione del reato per il quale si determina la pena eseguibile; impedisce la fungibilità se tale requisito non sussiste.
Criterio moderatore che fissa un limite massimo (30 anni) in caso di cumulo delle pene; la sua applicazione richiede la formazione di un unico cumulo comprensivo delle condanne eseguibili.
Sez. 1, n. 1436 del 10/03/1998 (Pesce)
"In tema di fungibilità delle pene, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, c.p.p., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, si possono computare la custodia cautelare subita o le pene espiate \"senza titolo\" ... purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"
Stabilisce che la detenzione o pena "senza titolo" sono computabili solo se successive alla commissione del reato; nei reati permanenti non si può scomporre il reato in parti anteriori e posteriori alla detenzione per rendere applicabile il computo.
Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020 (Fontana)
"In tema di esecuzione di pene concorrenti ... è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali ... dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato"
Indica che, quando vi sono reati commessi durante l'espiazione o dopo la sua interruzione, occorre formare cumuli parziali e, se più criteri sono ammissibili, scegliere la soluzione che risulti meno gravosa per il condannato.
Massime di principio
- L'art. 657, comma 4, c.p.p. consente il computo di custodia o pena "senza titolo" solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per cui si determina la pena eseguibile; se non sussiste la successione, la pena non è fungibile.
- Per applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. (limite massimo di 30 anni) è necessario che le condanne eseguibili siano riunite in un unico cumulo; la presenza di reati commessi dopo una scarcerazione può giustificare la formazione di cumuli parziali che escludono l'automatica applicazione del criterio moderatore.
- Nei casi in cui reati e periodi di esecuzione possano essere imputati a diversi cumuli secondo criteri differenti (data di commissione vs. inizio esecuzione), il giudice deve valutare le conseguenze pratiche e preferire la soluzione meno gravosa per l'imputato.
- Per reati di natura permanente non è ammessa la scomposizione artificiale in parti anteriori e posteriori a un periodo di detenzione per rendere quest'ultima "successiva" al reato e computabile a favore del condannato.
- La valutazione della legittimità della formazione di cumuli parziali va effettuata con riferimento alla cronologia delle condotte e all'effettiva interruzione dell'attività criminosa (es. scarcerazione); il giudice dell'esecuzione può separare le pene quando ne derivino effetti diversi sull'eseguibilità e sul calcolo dei benefici.
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