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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24095/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per cagionamento doloso del fallimento, con cinque motivi: 1) errata applicazione della legge e motivazione sulla quantificazione dei prelievi di cassa (contestazione di prelievi per circa €200.000 vs la difesa che li riduce a poco più di €25.000 e li qualifica come restituzione di finanziamenti personali); 2) violazione degli artt. 423 e 441 c.p.p. per presunta introduzione tardiva/inedita della ricostruzione dell'ammontare dei prelievi ad opera del curatore; 3) vizi di motivazione sulla configurabilità della bancarotta documentale per l'asserita consegna dei libri obbligatori e per la reperibilità degli estratti conto; 4) contestazione della sussistenza del reato di cagionamento doloso del fallimento in relazione agli omessi versamenti contributivi (sostanzialmente occasionale e non sistematica e priva di nesso causale col dissesto); 5) richiesta di derubricazione in bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (in particolare il secondo e il terzo nei termini indicati) e ha ritenuto infondati gli altri. In sintesi: la sentenza d'appello è stata confermata perché i prelievi dai conti societari sono stati considerati ingiustificati dato che l'imputato non ha dimostrato la destinazione dei beni o l'esistenza di contratti di mutuo; le imputazioni relative a prelievi contabilizzati come "spese personali" e alla distrazione del magazzino (e del relativo controvalore) sono state ritenute provate per mancanza di tracce della destinazione del ricavato; la mancata consegna di scritture ausiliarie e di estratti conto rende difficoltosa la ricostruzione patrimoniale e integra la bancarotta documentale; l'omesso versamento dei contributi per un'intera annualità è stato valutato idoneo a concorrere nel cagionamento doloso del fallimento. Il ricorrente perde, pertanto, e la condanna resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dalla difesa in relazione a violazioni del diritto di difesa per modifiche dell'imputazione; la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata poiché l'ammontare era già nell'editto imputativo e l'acquisizione di prove inedite nel giudizio abbreviato non fa venir meno il diritto alla prova contraria dell'imputato.

  • art. 441 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla presunta introduzione di elementi probatori in fase di giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura stante la regolarità dell'imputazione originaria e le garanzie difensive riconosciute.

  • art. 441-bis c.p.p.

    Richiamato dalla Cassazione per spiegare i limiti all'eventualità di 'recedere' dal rito abbreviato: l'acquisizione di prove inedite su fatti già tempestivamente contestati non configura violazione dei diritti di difesa, essendo garantita all'imputato la sola possibilità di svolgere prova contraria.

  • art. 216 legge fallimentare (comma 1, n.1 e n.2)

    Norma sostanziale che delimita le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (n.1) e documentale (n.2). La Corte ha ritenuto che la mancata giustificazione dei beni mancanti o dei proventi e l'assenza di scritture ausiliarie/estratti conto, ostacolando la ricostruzione del patrimonio, integrano le rispettive condotte illecite.

  • art. 87, comma 3 legge fallimentare

    Attribuisce al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni su interpello del curatore e richiama la sanzione penale: la Corte l'ha richiamata per motivare lo 'spostamento' dell'onere probatorio sull'amministratore fallito quando non rinviene cespiti o non giustifica la loro destinazione.

  • art. 2467 c.c.

    Norma sul trattamento dei conferimenti e sui finanziamenti dei soci: la giurisprudenza e la Corte hanno richiamato la presunzione che certe erogazioni al patrimonio sociale, in mancanza di prova di un mutuo, si qualificano come conferimenti (postergati), sicché la restituzione risulta sospetta e può essere qualificata come distrazione.

Massime di principio

  • In casi di bancarotta patrimoniale, se l'amministratore non dimostra la destinazione dei beni mancanti o del ricavato di vendite non rintracciato, la prova della distrazione può essere desunta dal mancato rinvenimento e dalla mancanza di giustificazione: l'onere probatorio grava sul gestore fallito.
  • Le mere annotazioni di bilancio che indicano una causale non sono di per sé sufficienti a provare la legittimità delle uscite: è necessaria documentazione probatoria che dimostri la reale destinazione e natura dell'operazione (es. contratto di mutuo per escludere la presunzione di conferimento).
  • La mancata consegna di scritture ausiliarie e di documenti bancari può integrare bancarotta documentale quando ostacola la pronta e agevole ricostruzione della gestione e dell'attivo da parte del curatore; l'obbligo di reperire fonti esterne è indice dell'ostacolo subito.
  • In un rito abbreviato, l'acquisizione di prove "inedite" su fatti già contestati non determina automaticamente violazione del diritto di difesa: l'imputato mantiene il diritto a svolgere prova contraria ma non può ritirarsi dal rito per questo motivo.
  • Per escludere la natura distrattiva di prelievi o restituzioni, la difesa deve fornire prove documentali rigorose (contratti, giustificativi di pagamento); affermazioni meramente assertive o conteggi in bilancio non bastano.
  • L'omesso versamento di contributi anche per un periodo limitato può concorrere causativamente al dissesto se l'entità del debito e la sua incidenza sul patrimonio aziendale sono risultate significative: la Corte valuta il nesso anche in termini di aggravamento di dissesto preesistente.
  • Le richieste di derubricazione dei reati (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) richiedono una contestazione puntuale del nesso teleologico e degli elementi tipici del reato fraudolento; obiezioni generiche sulla qualificazione giuridica sono normalmente insufficienti.

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