Cassazione Penale, Sentenza n. 24095/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per cagionamento doloso del fallimento, con cinque motivi: 1) errata applicazione della legge e motivazione sulla quantificazione dei prelievi di cassa (contestazione di prelievi per circa €200.000 vs la difesa che li riduce a poco più di €25.000 e li qualifica come restituzione di finanziamenti personali); 2) violazione degli artt. 423 e 441 c.p.p. per presunta introduzione tardiva/inedita della ricostruzione dell'ammontare dei prelievi ad opera del curatore; 3) vizi di motivazione sulla configurabilità della bancarotta documentale per l'asserita consegna dei libri obbligatori e per la reperibilità degli estratti conto; 4) contestazione della sussistenza del reato di cagionamento doloso del fallimento in relazione agli omessi versamenti contributivi (sostanzialmente occasionale e non sistematica e priva di nesso causale col dissesto); 5) richiesta di derubricazione in bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (in particolare il secondo e il terzo nei termini indicati) e ha ritenuto infondati gli altri. In sintesi: la sentenza d'appello è stata confermata perché i prelievi dai conti societari sono stati considerati ingiustificati dato che l'imputato non ha dimostrato la destinazione dei beni o l'esistenza di contratti di mutuo; le imputazioni relative a prelievi contabilizzati come "spese personali" e alla distrazione del magazzino (e del relativo controvalore) sono state ritenute provate per mancanza di tracce della destinazione del ricavato; la mancata consegna di scritture ausiliarie e di estratti conto rende difficoltosa la ricostruzione patrimoniale e integra la bancarotta documentale; l'omesso versamento dei contributi per un'intera annualità è stato valutato idoneo a concorrere nel cagionamento doloso del fallimento. Il ricorrente perde, pertanto, e la condanna resta confermata.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata dalla difesa in relazione a violazioni del diritto di difesa per modifiche dell'imputazione; la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata poiché l'ammontare era già nell'editto imputativo e l'acquisizione di prove inedite nel giudizio abbreviato non fa venir meno il diritto alla prova contraria dell'imputato.
Richiamato in relazione alla presunta introduzione di elementi probatori in fase di giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura stante la regolarità dell'imputazione originaria e le garanzie difensive riconosciute.
Richiamato dalla Cassazione per spiegare i limiti all'eventualità di 'recedere' dal rito abbreviato: l'acquisizione di prove inedite su fatti già tempestivamente contestati non configura violazione dei diritti di difesa, essendo garantita all'imputato la sola possibilità di svolgere prova contraria.
art. 216 legge fallimentare (comma 1, n.1 e n.2)
Norma sostanziale che delimita le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (n.1) e documentale (n.2). La Corte ha ritenuto che la mancata giustificazione dei beni mancanti o dei proventi e l'assenza di scritture ausiliarie/estratti conto, ostacolando la ricostruzione del patrimonio, integrano le rispettive condotte illecite.
art. 87, comma 3 legge fallimentare
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni su interpello del curatore e richiama la sanzione penale: la Corte l'ha richiamata per motivare lo 'spostamento' dell'onere probatorio sull'amministratore fallito quando non rinviene cespiti o non giustifica la loro destinazione.
Norma sul trattamento dei conferimenti e sui finanziamenti dei soci: la giurisprudenza e la Corte hanno richiamato la presunzione che certe erogazioni al patrimonio sociale, in mancanza di prova di un mutuo, si qualificano come conferimenti (postergati), sicché la restituzione risulta sospetta e può essere qualificata come distrazione.
Massime di principio
- In casi di bancarotta patrimoniale, se l'amministratore non dimostra la destinazione dei beni mancanti o del ricavato di vendite non rintracciato, la prova della distrazione può essere desunta dal mancato rinvenimento e dalla mancanza di giustificazione: l'onere probatorio grava sul gestore fallito.
- Le mere annotazioni di bilancio che indicano una causale non sono di per sé sufficienti a provare la legittimità delle uscite: è necessaria documentazione probatoria che dimostri la reale destinazione e natura dell'operazione (es. contratto di mutuo per escludere la presunzione di conferimento).
- La mancata consegna di scritture ausiliarie e di documenti bancari può integrare bancarotta documentale quando ostacola la pronta e agevole ricostruzione della gestione e dell'attivo da parte del curatore; l'obbligo di reperire fonti esterne è indice dell'ostacolo subito.
- In un rito abbreviato, l'acquisizione di prove "inedite" su fatti già contestati non determina automaticamente violazione del diritto di difesa: l'imputato mantiene il diritto a svolgere prova contraria ma non può ritirarsi dal rito per questo motivo.
- Per escludere la natura distrattiva di prelievi o restituzioni, la difesa deve fornire prove documentali rigorose (contratti, giustificativi di pagamento); affermazioni meramente assertive o conteggi in bilancio non bastano.
- L'omesso versamento di contributi anche per un periodo limitato può concorrere causativamente al dissesto se l'entità del debito e la sua incidenza sul patrimonio aziendale sono risultate significative: la Corte valuta il nesso anche in termini di aggravamento di dissesto preesistente.
- Le richieste di derubricazione dei reati (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) richiedono una contestazione puntuale del nesso teleologico e degli elementi tipici del reato fraudolento; obiezioni generiche sulla qualificazione giuridica sono normalmente insufficienti.
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