Cassazione Penale, Sentenza n. 17787/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione degli artt. 52, 393 e 582 c.p. e vizio di motivazione per omissione di prova decisiva: dedotto che dalle dichiarazioni di La Rosa Gaetano emergerebbe una reazione proporzionata dell'imputato (legittima difesa) e che la Corte territoriale avrebbe trascurato tale prova; (2) violazione dell'art. 131‑bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo l'esiguità del fatto e chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità; (3) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione nella determinazione della pena, lamentando il carattere troppo severo della commisurazione e la genericità della risposta della Corte di appello.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: il sindacato in sede di legittimità non consente una rivalutazione libera delle prove e che il ricorrente non ha indicato elementi di fatto tali da dimostrare un evidente travisamento probatorio; la doglianza sulla legittima difesa era generica e non documentava l'attualità e la proporzione del pericolo; l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. è giustificata in considerazione delle modalità della condotta ritenuta «eccessiva» e non di particolare tenuità; la motivazione della Corte d'appello sulla determinazione della pena non è apparsa manifesta o carente. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla legittima difesa: la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata la proporzione e l'attualità del pericolo tali da giustificare la condotta dell'imputato; la questione richiedeva valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso l'applicazione ritenendo decisive le modalità della condotta (violenza eccessiva) e osservando che non è necessario trattare tutti i criteri dell'art. 133 c.p., bastando l'indicazione dell'elemento ritenuto decisivo.
Disciplina della pena: la Corte ha ritenuto congrua la commisurazione operata dal giudice di merito dato il quadro fattuale.
Criteri di determinazione della pena: la sentenza di appello ha fatto riferimento agli elementi fattuali ritenuti rilevanti; la Cassazione richiede che la motivazione non sia manifestamente carente per ritenere il vizio sussistente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di indicazione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti dalla disposizione, ma ciò non ha compensato la genericità delle censure.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione): la Corte ha richiamato il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione, escludendo una rivalutazione di merito delle prove e ritenendo la censura del ricorrente aspecifica.
decreto‑legge 28/10/2020, n.137 conv. legge 18/12/2020, n.176 e decreto‑legge n.105 del 2021
Riferimenti procedurali relativi all'inoltro della requisitoria tramite PEC e alle norme emergenziali di procedura; citati a motivo della forma di trasmissione della requisitoria del Procuratore Generale.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione libera delle prove: il ricorso che si limiti a contestare la persuasività o la valutazione delle prove senza indicare chiari elementi di travisamento è inammissibile.
- Per la scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.) è necessario dimostrare fatti specifici che provino l'attualità e la proporzione della reazione; mere affermazioni generiche in Cassazione non sono sufficienti.
- L'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità) va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è obbligatorio analizzare ogni singolo criterio se la Corte indica quello ritenuto decisivo per l'esclusione o l'ammissione del beneficio.
- Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive: è sufficiente che emerga chiaramente che ha preso in considerazione le principali e decisive risultanze del processo.
- Le censure sulla determinazione della pena richiedono che la motivazione di merito sia manifestamente carente o apparente per poter essere accolte in Cassazione; osservazioni generiche sulla presunta severità non bastano.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure precise e circostanziate (indicando elementi di fatto travisati o omissioni probatorie concrete) altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17442/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17444/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17447/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17449/2022 del 04/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →