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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05857/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La procedura fallimentare aveva promosso azione revocatoria ordinaria, anche ai sensi dell'art. 66 l. fall., contro l'atto del 24 luglio 2014 con cui la fallita aveva ceduto al marito la quota di comproprietà di alcuni immobili siti in Meta (NA). Secondo la curatela, il prezzo, formalmente regolato tramite una rendita mensile di euro 1.100 da versarsi alla venditrice, celava in realtà un atto a titolo gratuito posto in essere per sottrarre beni alla garanzia dei creditori già esistenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato l'inefficacia dell'atto nei confronti del fallimento. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo non allegata e non provata, al momento del compimento dell'atto, la consistenza del patrimonio residuo e la sua idoneità a soddisfare il ceto creditorio, quindi l'eventus damni. In cassazione il fallimento ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, violazione degli artt. 2697, 2740 e 2901 c.c., dell'art. 66 l. fall. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse negato apoditticamente la prova del pregiudizio senza considerare la documentazione prodotta e senza motivazione effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui, nell'azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, l'eventus damni richiede la prova della consistenza del credito, della preesistenza del credito rispetto all'atto e del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori oltre la normale esposizione imprenditoriale. Le censure del ricorrente, pur formalmente costruite come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente, perché la Corte territoriale aveva esplicitato il ragionamento decisorio, valorizzando la mancanza di allegazione e prova circa l'idoneità del patrimonio residuo, al momento dell'atto, a soddisfare i creditori. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la prova dell'eventus damni, ossia del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori.

  • art. 66 l. fall.

    La curatela può esercitare l'azione revocatoria ordinaria a tutela della massa dei creditori, ma resta gravata dei relativi oneri di allegazione e prova.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce in revocatoria deve provare i fatti costitutivi dell'azione, inclusi i presupposti del pregiudizio ai creditori.

  • art. 2740 c.c.

    La garanzia patrimoniale del debitore rileva come parametro per valutare se l'atto dispositivo abbia effettivamente compromesso la soddisfazione dei creditori.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè non idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame è deducibile solo per un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o la motivazione nel suo contenuto meramente argomentativo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria è stata depositata nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria promosso dal curatore fallimentare, l'eventus damni va provato mediante la dimostrazione congiunta della consistenza del credito, della preesistenza del credito rispetto all'atto e dell'incidenza dell'atto sul patrimonio del debitore in termini di aggravamento della difficoltà di soddisfazione dei creditori.
  • La prova del pregiudizio non può essere affermata in modo astratto: occorre verificare se, al momento dell'atto dispositivo, il patrimonio residuo del debitore fosse concretamente tale da esporre a rischio la soddisfazione dei creditori oltre la normale esposizione imprenditoriale.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non ricorre nullità se il giudice di merito esplicita, anche sinteticamente, la ragione per cui ritiene non provato un fatto costitutivo della domanda.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non copre il dissenso sulla valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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