Cassazione Penale, Ordinanza n. 00708/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva riqualificato il fatto come tentativo di furto aggravato, rideterminando la pena in due mesi di reclusione ed euro 60 di multa per una sottrazione avvenuta a Roma il 22 agosto 2024. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con la prima ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 54 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato il disagio socio-economico che il primo giudice aveva posto a base del riconoscimento delle attenuanti generiche; con la seconda ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624, 625 c.p. e 62 n. 4 c.p., assumendo che, ai fini della speciale tenuità del danno patrimoniale, non rilevi il solo valore economico della cosa sottratta. La difesa ha depositato memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive delle questioni già dedotte in appello, senza un confronto critico con la sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha richiamato il giudizio della Corte di merito, secondo cui non era provata la situazione di disagio economico e, comunque, essa non risultava configurabile rispetto alla sottrazione di un capo di abbigliamento. Quanto al secondo motivo, ha preso atto della motivazione d'appello secondo cui il danno economico non poteva dirsi esiguo, anche per il danneggiamento della placca antitaccheggio. Ne sono seguite le statuizioni accessorie di legge, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La situazione di stato di necessità/disagio non è stata ritenuta provata e comunque non è stata considerata configurabile nel caso della sottrazione di un capo di abbigliamento.
Richiamato in relazione alla contestazione originaria di furto.
Richiamato in relazione alla contestazione originaria di furto aggravato.
La speciale tenuità del danno patrimoniale è stata esclusa perché il danno non era esiguo, anche per il danneggiamento della placca antitaccheggio.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera allegazione di una condizione di disagio economico non basta a fondare l'applicazione dell'art. 54 c.p. se tale situazione non risulta provata e non è comunque coerente con il fatto concreto oggetto di giudizio.
- Ai fini della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudice può valutare complessivamente anche le conseguenze ulteriori del fatto, sicché il danno non è tenue quando al valore del bene sottratto si aggiunge un ulteriore pregiudizio materiale, come il danneggiamento di un dispositivo di sicurezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano i presupposti di legge, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →