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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00728/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il procedimento riguarda l'impugnazione di un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva deciso sulla revoca di una misura alternativa alla detenzione, adottata dopo una precedente sospensione della misura disposta dal magistrato di sorveglianza. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'inosservanza del termine di trenta giorni previsto per la decisione del tribunale di sorveglianza sulla revoca, sostenendo che tale ritardo dovesse incidere sulla validità della revoca stessa. La Corte rileva però che il ricorso non propone argomenti idonei a superare il consolidato orientamento secondo cui la violazione di quel termine comporta solo la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, senza riflessi sul distinto provvedimento di revoca, per il quale non è prevista una sanzione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha quindi confermato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, rilevando che il superamento del termine di trenta giorni non determina l'invalidità della revoca della misura alternativa, ma soltanto la cessazione di efficacia della sospensione precedentemente adottata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato solo in via implicita dal contesto della decisione di sorveglianza; non emerge una specifica interpretazione della norma nel testo

  • art. 47 ord. pen.

    non citato espressamente nel testo, ma la vicenda riguarda una misura alternativa alla detenzione; il testo non consente di ricostruire una specifica interpretazione normativa

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mancata osservanza del termine di trenta giorni per la decisione del tribunale di sorveglianza sulla revoca di una misura alternativa non determina l'invalidità della revoca medesima, salvo una diversa previsione espressa.
  • In assenza di una specifica sanzione processuale, la violazione del termine previsto per la decisione in materia di sorveglianza produce solo gli effetti espressamente collegati dalla legge, senza estendersi ad atti autonomi e distinti.
  • Per superare un orientamento di legittimità consolidato è necessario che il ricorso introduca argomentazioni nuove e idonee a rimeditare il principio di diritto applicato; in difetto, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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