Cassazione Penale, Sentenza n. 13506/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
IACOVAZZO era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. b), 2-bis c.d.s.) per un tasso alcolemico di 2,7 g/l riscontrato dopo un incidente avvenuto il 17/05/2018 a Ceraso. Il ricorrente ha impugnato sostenendo: (1) nullità/inosservanza di norme e vizio della motivazione nella valutazione delle prove, poiché nell'auto erano presenti due soggetti (Iacovazzo e Marotta Vito) e Marotta non era stato sottoposto ad accertamento ematico; le dichiarazioni di Marotta raccolte nel referto medico sarebbero inutilizzabili e non sarebbe certo che Iacovazzo fosse il conducente (potrebbe esserlo stata la proprietaria del veicolo); (2) vizio motivazionale relativo alla mancanza del nesso eziologico tra la condotta di guida ascritta all'imputato e l'incidente, necessario ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 c.2-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si fondassero su ipotesi non emerse nel processo e non documentate nella prova istruita: la qualità di passeggero attribuita da Marotta emergeva dal referto sanitario e non era stata contestata con elementi concreti; non risultava prova o indicazione che Marotta fosse il conducente o che la proprietaria fosse presente ai fatti. Sulla questione del nesso eziologico la Corte ha chiarito che l'art. 186 c.2-bis non richiede la prova di un nesso causale complesso tra l'alterazione e l'evento, ma solo il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di ebbrezza del conducente. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada, comma 2, lett. b) e comma 2-bis
L'aggravante prevista dal comma 2-bis non richiede la prova di un nesso eziologico complesso tra l'ubriachezza e l'incidente; è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di ebbrezza del conducente, essendo il maggiore disvalore riconducibile alla ridotta capacità reattiva del soggetto in stato di ebbrezza.
art. 63 Codice di Procedura Penale
Richiamata dalla difesa in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da soggetti nella stessa posizione di indagato; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in assenza di prova che Marotta fosse in tale posizione o sottoposto ad accertamenti.
art. 616 Codice di Procedura Penale
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato.
Giurisprudenza di legittimità citata (sez. 4 n. 37573/2020; sez. 4 n. 36777/2015)
La giurisprudenza richiamata conferma che l'aggravante dell'art. 186 c.2-bis si configura anche quando l'incidente consista nella fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale o nell'urto contro un ostacolo, senza necessità di danni a persone o cose; è sufficiente una turbativa significativa del traffico riconducibile allo stato di alterazione.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento penale bisogna fondare i motivi su fatti documentati nel processo; ipotesi non supportate da elementi probatori concretamente acquisiti sono destinate a essere ritenute inammissibili.
- Le dichiarazioni raccolte dai sanitari immediatamente dopo un incidente possono essere utilizzate se non emerge, con elementi concreti, che chi le rese fosse nella condizione di un indagato o che siano state violate garanzie procedurali.
- La mancata esecuzione di accertamenti su altri occupanti del veicolo non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle prove se non è dimostrato che tali soggetti erano indicati come potenziali conducenti o sottoposti a procedimento.
- L'aggravante di cui all'art. 186 c.2-bis si valuta sulla base del collegamento materiale tra lo stato di ebbrezza del conducente e il verificarsi dell'incidente; non è richiesta la prova di un nesso causale complesso oltre la diretta riconducibilità dell'evento allo stato di alterazione.
- La Corte di cassazione richiede nel ricorso per cassazione un confronto puntuale con il percorso motivazionale dei giudici di merito; occorre indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso.
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