Sentenza n. 892/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1791 del 2025: del provvedimento del Prefetto di Crotone prot. n. -OMISSIS- del 13.11.2025, avente ad oggetto l’informativa interdittiva antimafia e il diniego dell’iscrizione nella white list; quanto al ricorso n. 1792 del 2025: del provvedimento del Prefetto di Crotone prot. n. -OMISSIS- del 13.11.2025, avente ad oggetto l’informativa interdittiva antimafia e il diniego dell’iscrizione nella white list.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informative interdittive antimafia e dinieghi di iscrizione nella white list adottati dal Prefetto di Crotone
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le due società hanno impugnato le informative interdittive antimafia, deducendo la violazione del d.lgs. n. 159/2011 e della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere. In particolare, hanno contestato l'idoneità degli elementi posti a fondamento della prognosi di infiltrazione mafiosa: intercettazioni relative a operazioni di polizia giudiziaria, dalle quali sarebbe emersa la contiguità mafiosa del fratello dell'amministratore di una delle società e il suo ruolo di referente della criminalità organizzata; rapporti lavorativi del medesimo presso società riconducibili al fratello; residenza presso la sede delle società; frequentazioni dell'amministratore con soggetti controindicati. Le ricorrenti hanno sostenuto che il fratello dell'amministratore fosse incensurato e privo di procedimenti pendenti, che non fosse stata verificata la sua effettiva incidenza nella gestione societaria, né l'esistenza di anomalie nei rapporti commerciali e contabili, e che la cessazione del rapporto lavorativo avrebbe dovuto escludere il rischio infiltrativo o comportare l'applicazione della prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. È stata inoltre lamentata l'insufficienza della motivazione sulla scelta dell'interdittiva, più gravosa, in luogo della prevenzione collaborativa.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e li ha esaminati congiuntamente. Nel merito li ha respinti. Il Collegio ha ribadito che l'interdittiva antimafia è una misura preventiva, fondata sull'anticipazione della soglia di tutela contro la criminalità organizzata, e non richiede né una condanna penale definitiva né la prova dell'appartenenza mafiosa secondo lo standard penalistico. È sufficiente un quadro complessivo di elementi obiettivi, specifici e sintomatici, valutati secondo la logica del più probabile che non, dal quale emerga il rischio concreto di condizionamento dell'impresa, anche indiretto. Nel caso concreto, il quadro indiziario è stato ritenuto ampio e coerente: le frequentazioni dell'amministratore con soggetti controindicati, il coinvolgimento dello stesso in contestazioni per reati ambientali e paesaggistici, le intercettazioni che indicavano il fratello quale referente della criminalità organizzata e quale fattore dell'espansione delle attività societarie, nonché la sua residenza presso l'indirizzo delle società. L'assenza di precedenti o procedimenti penali e l'assoluzione per ricettazione non sono state ritenute decisive, poiché l'interdittiva non presuppone un accertamento penale definitivo. La cessazione del rapporto lavorativo del fratello è stata considerata non dirimente, essendo intervenuta poco prima del contraddittorio procedimentale e non idonea a neutralizzare il quadro complessivo. Il TAR ha ritenuto motivata e proporzionata anche la scelta dell'interdittiva, anziché della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, in ragione della non occasionalità del possibile fenomeno infiltrativo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna in favore del Ministero dell'Interno, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
Le informative antimafia interdittive possono essere adottate sulla base di elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa, senza necessità di una condanna penale definitiva o di un accertamento penalistico dell'appartenenza mafiosa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
La prevenzione collaborativa costituisce una misura alternativa all'interdittiva, ma la sua applicazione non è necessaria quando il quadro complessivo evidenzi un possibile fenomeno infiltrativo non occasionale e renda proporzionata l'interdizione.
Consente la riunione di ricorsi connessi soggettivamente e oggettivamente.
art. 21 T.U. n. 1611/1933
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L'informativa antimafia interdittiva è una misura preventiva di tutela avanzata contro la criminalità organizzata e può essere adottata senza una condanna penale definitiva, senza procedimenti penali pendenti e anche in presenza di un'assoluzione, purché sussista un quadro di elementi obiettivi, specifici e sintomatici del rischio di infiltrazione.
- La valutazione prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa è espressione di ampia discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo soprattutto sotto il profilo della logicità, coerenza e rilevanza degli elementi considerati.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell'interdittiva devono essere apprezzati complessivamente e non atomisticamente; la prognosi può fondarsi sulla convergenza di intercettazioni, frequentazioni, rapporti familiari o lavorativi, collocazione ambientale e altri dati obiettivi idonei a evidenziare un'influenza mafiosa anche indiretta sull'attività d'impresa.
- La cessazione di un rapporto lavorativo o di una relazione con il soggetto ritenuto contiguo alla criminalità organizzata non neutralizza necessariamente il rischio infiltrativo, quando sia intervenuta in prossimità del contraddittorio e non sia idonea a superare la coerenza del quadro indiziario complessivo.
- La scelta dell'interdittiva antimafia in luogo della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 è legittima quando gli elementi raccolti evidenzino un fenomeno infiltrativo non occasionale e la misura risulti proporzionata e adeguatamente motivata.
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