Cassazione Civile, Ordinanza n. 27409/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto previsto dall'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva dichiarato improponibile la domanda ritenendo non provata l'avvenuta presentazione della preventiva istanza amministrativa, presupposto dell'azione, anche perché nel giudizio di appello l'interessato era rimasto contumace e non era stato quindi acquisito il fascicolo di parte depositato in primo grado. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 290 e ss. c.p.c. e dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare fatti asseritamente non contestati, in particolare la presentazione della domanda amministrativa di pensione contenente anche la richiesta del beneficio amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non era stata censurata la parte della decisione d'appello in cui si affermava che l'INPS aveva reiterato l'eccezione di improponibilità per mancanza di preventiva istanza amministrativa, eccezione già proposta in primo grado e non esaminata dal Tribunale. Inoltre, il ricorrente aveva riproposto la propria diversa ricostruzione dei fatti senza trascrivere o allegare il testo della domanda amministrativa asseritamente presentata, difettando così di specificità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per l'esonero del ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato anche dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Individua il beneficio contributivo per esposizione all'amianto; la sua applicazione presuppone, secondo la decisione impugnata, la previa domanda amministrativa.
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto considerare come provati i fatti non contestati.
È stato richiamato nel motivo di ricorso, ma senza che la censura superasse il vaglio di specificità richiesto in cassazione.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Ha fondato l'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire specificamente la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione di un fatto processuale o documentale deve indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto o del documento rilevante, trascrivendolo o allegandolo nei limiti necessari alla verifica della censura.
- La contestazione della pretesa di non contestazione di un fatto non è sufficiente se la decisione di merito poggia anche su un diverso e autonomo rilievo, non attinto dal motivo di ricorso.
- Quando la domanda giudiziale presuppone una preventiva istanza amministrativa, la mancata dimostrazione di tale presupposto può determinare l'improponibilità dell'azione.
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