Cassazione Penale, Sentenza n. 43949/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di concorso in estorsione pluriaggravata (capo 5). Il ricorrente deduce: 1) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e inadeguata valutazione della chiamata in correità (dichiarazioni del Bruzzese Lorenzo), con assenza di riscontri concreti; i riscontri forniti (dati di aggancio alle celle telefoniche) sarebbero contraddittori e non coerenti con la dinamica accusatoria; 2) motivazione insufficiente e contraddittoria circa l'esistenza dei riscontri a sostegno delle dichiarazioni del chiamante; 3) mancanza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari e sulla possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza in relazione alla sussistenza dell'aggravante della finalità mafiosa e alla conseguente qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'annullamento in altro procedimento della sussistenza del cosiddetto "clan Riviezzi" nel periodo rilevante, venga meno il presupposto che aveva giustificato la qualificazione del fatto come estorsione con aggravante mafiosa; tale vizio è comune e rende necessario un nuovo esame in sede di riesame. L'annullamento ha assorbito il motivo relativo alle esigenze cautelari. Disposto il rinvio per nuovo giudizio sulle misure cautelari personali.
Norme richiamate
Regola la chiamata in correità: il Tribunale ha valutato la fondatezza delle dichiarazioni del chiamante alla stregua dei riscontri investigativi; la Corte di legittimità ricorda che la valutazione del peso degli indizi è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo nei termini della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione
Norma sul reato di estorsione: la qualificazione del fatto come estorsione con aggravante mafiosa è stata effettuata dal Gip e dal riesame in ragione dell'asserita finalizzazione alla soddisfazione degli interessi del clan; la Corte ha collegato tale qualificazione alla prova dell'esistenza dell'associazione mafiosa
Riguarda esigenze probatorie nel giudizio: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse esaminato le risultanze d'indagine rilevanti ai fini di un giudizio di gravità indiziaria secondo i parametri dell'art. 273
Tratta dell'estensione degli effetti di una decisione favorevole; la Corte ha ricordato che la frammentazione dei procedimenti può impedire l'estensione automatica degli effetti, ma nel caso concreto il venir meno dell'accertamento dell'associazione in sede cautelare costituisce un vizio comune che supera la frammentazione
Sentenza Sezioni Unite n. 29451/20 (Filardo)
Richiamata per affermare che, quando l'attività è finalizzata al recupero crediti per conto di un'organizzazione criminale specializzata, la fattispecie va qualificata come estorsione; la Corte ha utilizzato tale principio nel valutare la qualificazione giuridica finché perdurava la prova dell'associazione
Massime di principio
- In sede di legittimità la valutazione della gravità indiziaria è sindacabile solo nella misura in cui la motivazione del giudice di merito risulti carente sotto i profili di sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità; critiche che semplicemente propongono una diversa valutazione dei medesimi elementi sono inammissibili
- Le dichiarazioni di chiamanti in correità richiedono riscontri oggettivi e coerenti; dati tecnici come l'aggancio alle celle telefoniche devono essere interpretati nella loro congruenza temporale e spaziale rispetto alla ricostruzione dei fatti, non in modo meramente astratto
- La qualificazione del reato come estorsione con aggravante mafiosa dipende dalla prova della natura associativa e della finalità di agevolare l'associazione: l'annullamento di tale accertamento in altro procedimento cautelare può incidere sui provvedimenti cautelari connessi
- La frammentazione di procedimenti non esclude che un vizio comune (es. mancanza della prova di un'associazione mafiosa) possa portare all'annullamento condiviso di provvedimenti cautelari emessi in procedimenti correlati
- Se l'aggravante o il presupposto tipizzante su cui si fonda la misura cautelare viene meno, il giudice del riesame deve riconsiderare le esigenze cautelari e la possibilità di misure meno afflittive; l'annullamento relativo alla qualificazione giuridica può assorbire i motivi sulle esigenze cautelari
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