Sentenza del 20/03/2015 n. 5624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000. Ha sostenuto che la rendita catastale era stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e non era stata notificata; pertanto, la notificazione dell’avviso di liquidazione ICI per il 2001 valeva anche come notificazione della rendita e consentiva di chiedere l’imposta calcolata in base al classamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune e cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 36/04/08, depositata l’11 febbraio 2008, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione ICI 2001 disposto dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno con sentenza n. 24/01/2006. Decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente: le rendite attribuite entro il 31 dicembre 1999 erano efficaci dalla data di adozione anche senza previa notificazione, e il Comune poteva richiedere l’ICI in base al classamento. La disciplina successiva non rendeva tali rendite efficaci solo dalla conoscenza, né la pubblicità del classamento era presupposto del potere impositivo; inoltre, la legge aveva riaperto per 60 giorni i termini per impugnare le variazioni anteriori non comunicate. Le spese del giudizio di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in 1.000 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, commi 1 e 2
in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione, giacchè per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il comune può legittimamente richiedere l'ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione
La notificazione determina l’efficacia delle attribuzioni o modifiche di rendita dal 1° gennaio 2000. Per gli atti adottati entro il 31 dicembre 1999, invece, la rendita produce effetti dalla data di adozione e può fondare la richiesta dell’ICI anche se notificata successivamente o non previamente comunicata. Il comma 2 non stabilisce che tali rendite acquistino efficacia solo quando il contribuente ne abbia effettiva conoscenza: disciplina invece l’esclusione di interessi e sanzioni per il periodo indicato dalla norma.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3
È la disposizione invocata dal Comune e posta a fondamento dell’unico motivo di ricorso. La Corte accoglie la tesi secondo cui, per una rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 e non notificata, la notificazione dell’avviso di liquidazione poteva valere anche come notificazione della rendita.
Codice di procedura civile, art. 384
non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.
Accolta la censura e ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Per le rendite catastali attribuite entro il 31 dicembre 1999, la mancata notificazione preventiva non ne differisce l’efficacia: ai fini ICI rileva la data di adozione del classamento.
- Per gli atti di attribuzione o modifica della rendita adottati dal 1° gennaio 2000, l’efficacia decorre invece dalla notificazione al contribuente.
- La riapertura dei termini prevista dalla legge n. 342 del 2000 per impugnare le variazioni catastali anteriori non formalmente comunicate è considerata idonea a tutelare il diritto di difesa; la mancata conoscenza preventiva, da sola, non impedisce quindi al Comune di applicare il classamento anteriore al 2000.
- Se il ricorso è fondato e non occorrono ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la controversia.
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