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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05874/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio. In cassazione ha dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando vizio di motivazione sulla statuizione di reità: secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la destinazione all'uso personale della droga rinvenuta, valorizzando invece elementi incompatibili con tale tesi difensiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la destinazione allo spaccio era stata logicamente desunta dal quantitativo, dal confezionamento in dosi e dall'incompatibilità della quantità con lo stato reddituale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di censura sulla motivazione della sentenza di merito, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente e plausibilmente inferito la finalità di spaccio dal dato ponderale della sostanza, dal confezionamento in dosi e dalla sproporzione tra la quantità detenuta e le condizioni economiche del prevenuto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La decisione presuppone la contestazione di una condotta di detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, desunta da indici fattuali quali quantità, modalità di confezionamento e incompatibilità con l'uso personale.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto a quella logicamente e coerentemente adottata dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata risulti plausibile e non manifestamente illogica.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da indici fattuali convergenti, quali il quantitativo detenuto, il confezionamento in dosi e l'incompatibilità della quantità con l'uso personale o con la disponibilità economica dell'agente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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