Cassazione Penale, Ordinanza n. 21061/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un fatto originariamente contestato come estorsione, poi diversamente qualificato in violenza privata, nonché per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: con il primo si deduceva la nullità della sentenza per asserita errata valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore; con il secondo e il terzo si contestava nel merito l'an della responsabilità per i reati ritenuti in sentenza, lamentando anche un travisamento della prova e chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio; con il quarto si censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto non formulata in modo idoneo l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con motivazione puntuale e conforme ai principi di diritto. Ha poi ritenuto generici e comunque già adeguatamente disattesi i motivi relativi alla responsabilità, evidenziando che la difesa sollecitava in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia completa, chiara e non illogica. Anche il motivo sulla pena è stato dichiarato inammissibile per genericità, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del potere discrezionale di cui all'art. 133 c.p. All'inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Reato originariamente contestato e poi diversamente qualificato in sentenza.
Reato di violenza privata ritenuto integrato nei fatti accertati dai giudici di merito.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, se esercitato correttamente e motivatamente.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la motivazione del giudice di merito sia esaustiva, chiara e non manifestamente illogica.
- L'eccezione di nullità per mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore è infondata se l'istanza non risulta formulata correttamente secondo i requisiti richiesti dalla disciplina e dalla giurisprudenza di legittimità.
- I motivi di ricorso che si limitano a formule generiche o a mere contestazioni dell'accertamento di fatto, senza specifiche censure logiche o giuridiche, sono inammissibili.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non confronta la motivazione della sentenza impugnata e non indica specifici profili di illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono automaticamente le statuizioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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