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Ordinanza

Ordinanza n. 1260/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di nulla osta al lavoro Codice Pratica: P BN/L/Q/2026/100185 emesso il 10.04.2026 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Benevento, comunicato in pari data;

Giustizia amministrativa202602506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'assunzione di manodopera stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dopo il preavviso di rigetto, la società aveva trasmesso via PEC, in data 7 aprile 2026, osservazioni e documentazione, compresa un'asseverazione della capacità economica, dirette a superare i motivi ostativi indicati dall'Amministrazione. Il provvedimento definitivo del 10 aprile 2026 ha tuttavia affermato, contrariamente a quanto documentalmente risultava, che non erano stati prodotti ulteriori chiarimenti o elementi utili, omettendo di esaminare le osservazioni e riproponendo pedissequamente la motivazione del preavviso. In sede cautelare la società ha inoltre rappresentato il grave pregiudizio derivante dall'impossibilità di assumere manodopera stagionale necessaria per l'attività d'impresa e per l'avvio della campagna agricola.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti significativi profili di fumus boni iuris, ravvisando come fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. L'Amministrazione ha ignorato l'apporto partecipativo della società, senza valutarne nel merito le osservazioni e la documentazione prodotta, così vanificando la funzione di contraddittorio del preavviso di rigetto e inficiando la legittimità del diniego. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché il diniego impediva l'assunzione di manodopera stagionale e poteva compromettere l'attività economica per l'intera stagione, con un pregiudizio grave e difficilmente riparabile per equivalente. La domanda cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa. La trattazione del merito è stata fissata al 24 marzo 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica

    Il preavviso di rigetto impone all'Amministrazione di esaminare effettivamente le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato; l'omessa valutazione dell'apporto partecipativo, seguita dalla mera riproposizione della motivazione ostativa, costituisce vizio procedimentale che incide sulla legittimità del provvedimento finale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della tutela cautelare richiesta nel giudizio; la sospensione dell'efficacia dell'atto è stata disposta in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 sussiste quando l'Amministrazione, dopo la presentazione tempestiva di osservazioni e documenti in risposta al preavviso di rigetto, li ignora integralmente e adotta il provvedimento definitivo limitandosi a riprodurre la motivazione del preavviso.
  • Il contraddittorio procedimentale previsto dal preavviso di rigetto non è soddisfatto dalla mera possibilità formale di presentare osservazioni: l'Amministrazione deve esaminare concretamente l'apporto partecipativo e dare conto della sua eventuale inidoneità a superare i motivi ostativi.
  • Ai fini della tutela cautelare, il rischio che il diniego amministrativo comprometta per l'intera stagione l'attività economica del richiedente e renda inutilmente tardiva la tutela di merito integra un pregiudizio grave e difficilmente riparabile per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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