Cassazione Civile, Ordinanza n. 25703/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Una società di consulenza aveva convenuto una società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo chiedendo il pagamento dei compensi per l’attività svolta nell’ambito di un incarico relativo alla predisposizione di protocolli per modelli organizzativi collegati alla disciplina sulla responsabilità degli enti. La committente aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e di condanna alla penale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della consulenza e accolto la riconvenzionale. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva invece ritenuto non grave e non imputabile l’inadempimento della consulenza, escludendo l’essenzialità del termine di consegna dei protocolli, valorizzando il comportamento della committente che aveva mantenuto interesse alla prestazione anche dopo la scadenza e non aveva restituito il materiale né formulato tempestive contestazioni, e aveva condannato la committente al pagamento della somma fatturata, oltre a un importo riconosciuto a titolo di lucro cessante. Nel ricorso per cassazione la committente ha dedotto: ultrapetizione per avere la Corte d’appello deciso sulla domanda di pagamento della fattura, ritenuta nuova; violazione degli artt. 1662 e 1454 c.c. per non avere dichiarato la risoluzione di diritto a seguito della diffida ad adempiere; ultrapetizione per il riconoscimento del risarcimento del lucro cessante non domandato; vizio di motivazione e omesso esame di documenti e fatti decisivi relativi a contestazioni, mancata accettazione dei protocolli e asserita essenzialità del termine; erronea statuizione sulle spese. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato per l’eventuale ipotesi di accoglimento del ricorso principale, chiedendo comunque la conferma del diritto al pagamento della fattura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la liquidazione d’ufficio della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta per la fattura dell’1 agosto 2005. Ha invece rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso principale, ritenendo infondate le censure sulla domanda nuova, sulla diffida ad adempiere, sull’essenzialità del termine e sull’omesso esame di documenti; ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale per la rideterminazione della somma dovuta, eliminando la rivalutazione non spettante, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma nel caso concreto la Corte d’appello non è incorsa in ultrapetizione sulla richiesta di pagamento della fattura perché tale domanda era già stata introdotta in primo grado in via preliminare.
è richiamato per escludere che la domanda sulla fattura sia stata proposta per la prima volta in appello.
è invocato dalla ricorrente per sostenere che la prestazione tardiva non potesse essere qualificata come adempimento; la censura è stata respinta.
la diffida ad adempiere non esonera il giudice dal verificare, in concreto, l’essenzialità del termine e la gravità dell’inadempimento.
anche in presenza di diffida ad adempiere occorre l’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione all’interesse del creditore all’esatto e tempestivo adempimento.
l’essenzialità del termine è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi soprattutto in relazione alla natura e all’oggetto del contratto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio deducibile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omesso esame di singoli elementi istruttori o documenti.
su un’obbligazione pecuniaria già determinata ab origine in denaro spettano gli accessori nei limiti propri del debito di valuta; non è dovuta d’ufficio la rivalutazione monetaria.
è richiamato come base della domanda monitoria/anticipatoria proposta in primo grado sulla fattura.
è richiamato in relazione alla precedente richiesta di ordinanza ingiuntiva, poi respinta.
Massime di principio
- La domanda proposta in primo grado in via preliminare per il pagamento di una specifica fattura non può essere considerata nuova in appello se era già stata introdotta come autonoma pretesa processuale.
- La diffida ad adempiere non determina automaticamente la risoluzione se il giudice accerta che il termine non era essenziale o che la sua essenzialità è stata tacitamente superata dal comportamento del creditore, anche mediante accettazione della prestazione tardiva.
- L’essenzialità del termine contrattuale e la gravità dell’inadempimento restano valutazioni di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e della violazione di legge.
- L’omesso esame di singoli documenti o elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
- Sulle obbligazioni pecuniarie non è consentita la liquidazione d’ufficio della rivalutazione monetaria se la prestazione dovuta è originariamente una somma di denaro; gli accessori vanno determinati secondo le regole del debito di valuta.
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