Sentenza n. 1485/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza di conferma dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in data 1° febbraio 2024 in favore del datore di lavoro ricorrente per l’assunzione di due cittadini del -OMISSIS-, nonché per la condanna dell’Amministrazione medesima a confermare i predetti nulla osta entro un termine non superiore a trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di conferma di due nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'azione avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità dell'inerzia e che l'Amministrazione fosse condannata a confermare, entro trenta giorni, due nulla osta al lavoro subordinato rilasciati il 1° febbraio 2024 nell'ambito della procedura per i flussi di ingresso. Il ricorrente ha riferito che l'efficacia dei nulla osta era stata sospesa dall'art. 3 del d.l. n. 145 del 2024 sino alla conferma dello Sportello Unico e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, e di avere presentato la richiesta di conferma il 3 febbraio 2026. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che, già prima della proposizione del ricorso, era stato avviato un procedimento di revoca dei nulla osta per criticità rilevate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro circa la capacità reddituale dell'impresa e la sostenibilità degli impegni occupazionali. Il procedimento si è concluso con la revoca dei due nulla osta, adottata il 4 maggio 2026, dopo la comunicazione di avvio e l'esame delle osservazioni del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L'azione contro il silenzio mira ad accertare l'illegittimità dell'inerzia e l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. La successiva adozione dei provvedimenti di revoca, pur sfavorevoli al ricorrente, ha concluso il procedimento amministrativo e ha fatto venir meno la situazione di inerzia contestata. Il giudice ha precisato che la revoca non è stata esaminata nel merito e che il ricorrente conserva la possibilità di impugnarla con gli ordinari strumenti di tutela. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione, diretta all'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e dell'obbligo di provvedere.
È richiamato quanto alla sospensione dell'efficacia dei nulla osta sino alla conferma dello Sportello Unico per l'Immigrazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
È stato applicato per sottoporre alle parti la possibile improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta adozione dei provvedimenti di revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'azione contro il silenzio è finalizzata a far accertare l'illegittimità dell'inerzia amministrativa e l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere; essa diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso determina il venir meno dell'interesse all'azione avverso il silenzio anche quando il provvedimento sia sfavorevole al ricorrente, poiché la situazione di inerzia è comunque cessata.
- La dichiarazione di improcedibilità del giudizio sul silenzio non comporta una valutazione della legittimità del provvedimento sopravvenuto, che può essere contestato dall'interessato mediante un'autonoma impugnazione con gli ordinari strumenti di tutela.
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