Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34723/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per concorso nella cessione/vendita di sostanza stupefacente. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità, sostenendo implicitamente di non avere avuto un apporto penalmente rilevante; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo ha contestato la misura della pena, ritenendola eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: ha valorizzato l'apporto concorsuale del ricorrente nell'attività di vendita della sostanza, ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità esecutive e della notevole quantità di stupefacente ceduto, e ha giudicato congrua la pena motivata dal giudice di merito in relazione alle complessive modalità del fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p., 73, co. 1, d.P.R. 309/1990

    La condanna impugnata riguardava il concorso nella detenzione/cessione di sostanza stupefacente a fini illeciti; la Corte ha dato rilievo all'apporto concorsuale del ricorrente nell'attività di vendita.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente esclusa, poiché l'offesa non era tenue alla luce delle modalità di esecuzione e della notevole quantità della sostanza ceduta.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di reati in materia di stupefacenti, il concorso dell'imputato può essere desunto dall'apporto concretamente prestato all'attività di vendita o cessione della sostanza, anche quando non risulti un ruolo autonomo esclusivo.
  • La particolare tenuità del fatto è preclusa quando le modalità della condotta e la quantità della droga oggetto di cessione esprimano una offensività non lieve; il giudizio richiede una valutazione complessiva del fatto concreto.
  • La censura sulla misura della pena è infondata quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e coerente la congruità del trattamento sanzionatorio in rapporto alle modalità complessive del reato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in contestazioni manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito immune da vizi evidenti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.