Cassazione Penale, Ordinanza n. 26793/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità, proposto nell'interesse di un imputato, si deduceva vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti. La censura mirava, in sostanza, a contestare la valutazione compiuta dalla Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio e sulla misura del bilanciamento tra circostanze opposte. La Corte di cassazione rileva che il motivo riproponeva questioni già esaminate e disattese nel merito e, comunque, investiva una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità salvo che sia arbitraria, manifestamente illogica o priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul bilanciamento tra circostanze e sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.
implicito nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La doglianza che si limiti a reiterare censure già disattese dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio effettivo di legittimità, è inammissibile.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza non integra di per sé vizio di motivazione quando il giudice spieghi, anche sinteticamente, le ragioni ostative alla prevalenza.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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