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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25343/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I Ministeri hanno impugnato l'ordinanza del GIP di Rimini del 19/04/2022 che, dopo annullamento parziale della Cassazione, aveva rigettato la richiesta di confisca di una scultura lignea raffigurante Cristo crocifisso e ne aveva disposto la restituzione a Boccardelli. I ricorrenti contestavano in particolare la corretta applicazione dell'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (oggi art. 518 undecies c.p.) e dell'art. 65 del Codice dei beni culturali: sostenevano che, anche per beni di valore inferiore a €13.500 ed eseguiti oltre settanta anni prima, l'esportazione è sottoposta all'onere dell'autocertificazione e alla procedura regolata dal D.M. 246/2018 e che il reato è di pericolo (configurabile a prescindere dall'effettivo danno). Hanno inoltre dedotto violazione del decisum della Cassazione sul punto della proprietà, indebita sindacabilità della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il primo, assorbente motivo: ha rilevato che le modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 incidono sulla struttura del reato e devono essere applicate anche ai fatti anteriori alla riforma. Ha chiarito che la riforma non ha liberalizzato l'esportazione delle cose che presentino interesse culturale e siano opera di autore deceduto da oltre settanta anni con valore inferiore a €13.500, ma ha introdotto una procedura semplificata (art. 65, comma 4-bis e D.M. 246/2018) che impone all'interessato l'onere di autocertificare e all'ufficio esportazione di verificare, eventualmente richiedendo la presentazione fisica e attivando la procedura di dichiarazione di interesse. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata (accogliendo il ricorso) e rimesso la valutazione al giudice del rinvio perché verifichi, secondo i criteri indicati, l'astratta configurabilità del reato alla luce della nuova disciplina; ha anche ribadito che la confisca prevista dall'art. 518 duodevicies (ex art.174 comma 3) è obbligatoria ove il reato sussista, anche in presenza di archiviazione per prescrizione, salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 65

    E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10... (art. 65 e commi correlati)

    Definisce le categorie di beni soggette a divieto o ad autorizzazione di uscita e stabilisce la disciplina speciale (soglie temporali e di valore) e l'onere di autocertificazione/attivazione della procedura per i beni sotto la soglia di valore; la procedura prevista è condizione per stabilire l'esportabilità.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 174 (ora art. 518 undecies c.p.)

    Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, ... senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa ...

    Il precetto penale punisce l'esportazione senza attestato/licenza; la riforma del 2017 ha ristretto l'ambito applicativo in alcuni casi ma non ha eliminato il controllo amministrativo: la rilevanza penale persiste se non è stata rispettata la procedura di autocertificazione/valutazione o se il bene risulta di 'eccezionale' interesse.

  • Legge 4 agosto 2017 n. 124

    Ha modificato la disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali (intervalli temporali, soglie di valore, introduzione dell'art. 65 comma 4-bis) rendendo applicabile la nuova disciplina anche ai fatti anteriori quando restringe la fattispecie penale.

  • D.M. 246/2018 (decreto ministeriale)

    Disciplina le procedure operative per l'autocertificazione e la verifica del valore e delle caratteristiche (documentazione richiesta, tempi, possibilità di richiesta di esibizione fisica e di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse); è lo strumento pratico con cui l'ufficio esportazione esercita il controllo previsto dall'art. 65.

  • art. 518 duodevicies cod. pen. (ex art. 174, comma 3 d.lgs. n. 42/2004)

    Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato

    La confisca è misura obbligatoria volta al recupero del bene nel patrimonio indisponibile dello Stato e può essere disposta anche in presenza di archiviazione per prescrizione, salvo l'ipotesi di terzo estraneo.

  • art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Norma sulle sanzioni amministrative (termine quinquennale) richiamata dalle parti ma ritenuta inapplicabile per l'istituto della confisca penale/amministrativa dei beni culturali.

Massime di principio

  • La riforma del 2017 (legge n.124) che restringe la fattispecie penale si applica anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore quando riduce la responsabilità penale.
  • Un bene di autore non più vivente, eseguito oltre 70 anni fa e di valore inferiore a €13.500 non è automaticamente esportabile: l'interessato deve seguire la procedura di autocertificazione prevista dall'art. 65 comma 4-bis e dal D.M. 246/2018, e l'ufficio esportazione può esigere l'esibizione fisica e avviare la procedura di dichiarazione di interesse (art. 14) per valutare se il bene sia di interesse 'eccezionale'.
  • L'assenza dell'attestato di libera circolazione o della licenza può integrare il reato di esportazione anche se il bene non sia stato formalmente dichiarato come 'bene culturale': il delitto tutela la circolazione delle cose che 'presentino interesse culturale' a prescindere dalla dichiarazione formale.
  • La valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione circa l'interesse culturale eccezionale è prerogativa amministrativa e può essere sindacata dal giudice solo per vizio grave, manifesta illogicità o incongruità.
  • La confisca prevista per i beni oggetto del reato è di natura recuperatoria e può essere disposta anche in presenza di archiviazione per prescrizione, purché non si tratti di cosa appartenente a persona estranea al reato.
  • In casi simili è fondamentale verificare: a) se sia stata rispettata la procedura di autocertificazione e la documentazione prevista dal D.M. 246/2018; b) la valutazione amministrativa (eventuale avvio art. 14) circa l'eccezionalità; c) l'esistenza di prove sulla proprietà o su acquisto in buona fede (eventuale deroga per persona estranea al reato).

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