Cassazione Penale, Sentenza n. 25343/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I Ministeri hanno impugnato l'ordinanza del GIP di Rimini del 19/04/2022 che, dopo annullamento parziale della Cassazione, aveva rigettato la richiesta di confisca di una scultura lignea raffigurante Cristo crocifisso e ne aveva disposto la restituzione a Boccardelli. I ricorrenti contestavano in particolare la corretta applicazione dell'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (oggi art. 518 undecies c.p.) e dell'art. 65 del Codice dei beni culturali: sostenevano che, anche per beni di valore inferiore a €13.500 ed eseguiti oltre settanta anni prima, l'esportazione è sottoposta all'onere dell'autocertificazione e alla procedura regolata dal D.M. 246/2018 e che il reato è di pericolo (configurabile a prescindere dall'effettivo danno). Hanno inoltre dedotto violazione del decisum della Cassazione sul punto della proprietà, indebita sindacabilità della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il primo, assorbente motivo: ha rilevato che le modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 incidono sulla struttura del reato e devono essere applicate anche ai fatti anteriori alla riforma. Ha chiarito che la riforma non ha liberalizzato l'esportazione delle cose che presentino interesse culturale e siano opera di autore deceduto da oltre settanta anni con valore inferiore a €13.500, ma ha introdotto una procedura semplificata (art. 65, comma 4-bis e D.M. 246/2018) che impone all'interessato l'onere di autocertificare e all'ufficio esportazione di verificare, eventualmente richiedendo la presentazione fisica e attivando la procedura di dichiarazione di interesse. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata (accogliendo il ricorso) e rimesso la valutazione al giudice del rinvio perché verifichi, secondo i criteri indicati, l'astratta configurabilità del reato alla luce della nuova disciplina; ha anche ribadito che la confisca prevista dall'art. 518 duodevicies (ex art.174 comma 3) è obbligatoria ove il reato sussista, anche in presenza di archiviazione per prescrizione, salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato.
Norme richiamate
d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 65
E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10... (art. 65 e commi correlati)
Definisce le categorie di beni soggette a divieto o ad autorizzazione di uscita e stabilisce la disciplina speciale (soglie temporali e di valore) e l'onere di autocertificazione/attivazione della procedura per i beni sotto la soglia di valore; la procedura prevista è condizione per stabilire l'esportabilità.
d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 174 (ora art. 518 undecies c.p.)
Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, ... senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa ...
Il precetto penale punisce l'esportazione senza attestato/licenza; la riforma del 2017 ha ristretto l'ambito applicativo in alcuni casi ma non ha eliminato il controllo amministrativo: la rilevanza penale persiste se non è stata rispettata la procedura di autocertificazione/valutazione o se il bene risulta di 'eccezionale' interesse.
Ha modificato la disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali (intervalli temporali, soglie di valore, introduzione dell'art. 65 comma 4-bis) rendendo applicabile la nuova disciplina anche ai fatti anteriori quando restringe la fattispecie penale.
D.M. 246/2018 (decreto ministeriale)
Disciplina le procedure operative per l'autocertificazione e la verifica del valore e delle caratteristiche (documentazione richiesta, tempi, possibilità di richiesta di esibizione fisica e di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse); è lo strumento pratico con cui l'ufficio esportazione esercita il controllo previsto dall'art. 65.
art. 518 duodevicies cod. pen. (ex art. 174, comma 3 d.lgs. n. 42/2004)
Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato
La confisca è misura obbligatoria volta al recupero del bene nel patrimonio indisponibile dello Stato e può essere disposta anche in presenza di archiviazione per prescrizione, salvo l'ipotesi di terzo estraneo.
art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689
Norma sulle sanzioni amministrative (termine quinquennale) richiamata dalle parti ma ritenuta inapplicabile per l'istituto della confisca penale/amministrativa dei beni culturali.
Massime di principio
- La riforma del 2017 (legge n.124) che restringe la fattispecie penale si applica anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore quando riduce la responsabilità penale.
- Un bene di autore non più vivente, eseguito oltre 70 anni fa e di valore inferiore a €13.500 non è automaticamente esportabile: l'interessato deve seguire la procedura di autocertificazione prevista dall'art. 65 comma 4-bis e dal D.M. 246/2018, e l'ufficio esportazione può esigere l'esibizione fisica e avviare la procedura di dichiarazione di interesse (art. 14) per valutare se il bene sia di interesse 'eccezionale'.
- L'assenza dell'attestato di libera circolazione o della licenza può integrare il reato di esportazione anche se il bene non sia stato formalmente dichiarato come 'bene culturale': il delitto tutela la circolazione delle cose che 'presentino interesse culturale' a prescindere dalla dichiarazione formale.
- La valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione circa l'interesse culturale eccezionale è prerogativa amministrativa e può essere sindacata dal giudice solo per vizio grave, manifesta illogicità o incongruità.
- La confisca prevista per i beni oggetto del reato è di natura recuperatoria e può essere disposta anche in presenza di archiviazione per prescrizione, purché non si tratti di cosa appartenente a persona estranea al reato.
- In casi simili è fondamentale verificare: a) se sia stata rispettata la procedura di autocertificazione e la documentazione prevista dal D.M. 246/2018; b) la valutazione amministrativa (eventuale avvio art. 14) circa l'eccezionalità; c) l'esistenza di prove sulla proprietà o su acquisto in buona fede (eventuale deroga per persona estranea al reato).
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