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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38326/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a) per distrazione) e bancarotta fraudolenta documentale (capo b). Le censure principali erano: 1) l'assenza di legittimazione dei singoli creditori a costituirsi parte civile; 2) la tesi che il pagamento effettuato mediante cessione di credito a favore dell'"Istituto di credito Imi San Paolo S.P.A." (credito fondiario) non possa integrare bancarotta fraudolenta perché il credito fondiario sarebbe escluso dal concorso fallimentare (art. 41 T.U.B. evocato dal ricorrente); 3) la mancata sussistenza del reato documentale in quanto l'imputato avrebbe collaborato con l'organo fallimentare e, in quanto titolare di ditta individuale, non sarebbe obbligato in modo stringente a fornire tutte le scritture contabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha confermato che: 1) il singolo creditore è legittimato a costituirsi parte civile quando agisce per un danno personale; 2) la cessione gratuita del credito in favore del genitore, senza giustificazioni e correlata al mancato rinvenimento di significativi beni al momento del fallimento (salvo una vettura e metà di un immobile con fondo patrimoniale), costituisce distrazione integrativa di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la natura del credito (fondiario) non esclude l'indagine sulla distrazione se l'operazione ha depauperato il patrimonio in danno dei creditori; 3) l'obbligo di esibire le scritture contabili grava anche sul titolare di ditta individuale salvo il piccolo imprenditore: l'omessa produzione, nel caso, è stata ritenuta sintomo del dolo specifico. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240, comma secondo, legge fallimentare

    art. 240, comma secondo, L. fall.

    La Corte ha richiamato che il singolo creditore può costituirsi parte civile in proprio come persona danneggiata dal delitto di bancarotta fraudolenta quando chiede risarcimento a titolo personale

  • art. 41 T.U.B. (Testo Unico Bancario)

    L'eccezione invocata dal ricorrente — secondo cui il credito fondiario sarebbe estraneo al concorso fallimentare — non esclude che la cessione gratuita del relativo credito, se priva di giustificazione e idonea a depauperare il patrimonio dell'impresa, possa integrare il reato di bancarotta per distrazione

  • art. 2214 c.c.

    La disposizione sull'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili è applicabile anche alla ditta individuale (tranne il piccolo imprenditore), da cui deriva l'obbligo di esibire la documentazione al curatore fallimentare

  • art. 616 c.p.p.

    La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Un singolo creditore può costituirsi parte civile nel procedimento penale fallimentare se dimostra di aver subito un danno personale derivante dalle condotte distrattive.
  • La cessione gratuita o l'allontanamento di beni/crediti dal patrimonio dell'impresa, anche se formalmente consistenti in atti giuridici leciti (es. cessione di credito), può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se priva di giustificazione economica e idonea a depauperare il patrimonio in danno dei creditori.
  • La natura "fondiaria" del credito non impedisce l'accertamento della distrazione: l'operazione va valutata nel suo effetto sul patrimonio e sul soddisfacimento dei creditori.
  • L'assenza o la mancata esibizione delle scritture contabili, salvo il caso del piccolo imprenditore, può essere valutata come indizio del dolo specifico di voler pregiudicare i creditori e integrare responsabilità per bancarotta documentale o mettere in rilevo elementi probatori a carico dell'imprenditore.
  • La prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancanza di beni al momento della dichiarazione di fallimento, se è dimostrata la precedente disponibilità di tali beni da parte dell'imprenditore.

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