Cassazione Penale, Ordinanza n. 17177/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di due imputati per concorso nella cessione di quasi 16 chilogrammi lordi di hashish a un terzo soggetto, in fatto del 5/7/2024. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione congiunto deducendo: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ritenuta insufficiente e contraddittoria; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata revoca della confisca disposta a carico di uno dei due imputati. È stata anche depositata memoria difensiva a sostegno dei motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione solida, adeguata e immune da manifesta illogicità, e che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una non consentita rivalutazione del merito. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sulle attenuanti generiche e sulla pena, osservando che la valutazione delle circostanze favorevoli e della dosimetria rientra nel merito e che la pena era stata contenuta entro la fascia superiore dell'art. 73, comma 4, con aumento non eccessivo per l'aggravante. Infine, ha ritenuto immune da censura la confisca di una somma di euro 25.600, giustificata come confisca "in casi particolari" in ragione dell'assenza di ragionevole prova della lecita provenienza del denaro e delle modalità di occultamento. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per fondare il concorso di persone nel reato contestato ai due imputati
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la cessione di stupefacente di minore gravità, utilizzata anche come parametro per la determinazione della pena nella fascia superiore
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
aggravante valorizzata nella dosimetria della pena, con aumento ritenuto contenuto
attenuante comune riconosciuta in equivalenza a uno degli imputati
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
base normativa della confisca della somma di denaro, ritenuta legittima come confisca in casi particolari
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già esaminato compiutamente le questioni decise in doppia conforme.
- La motivazione è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, non manifestamente illogica e abbia dato conto delle obiezioni difensive in modo specifico e completo.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi logici della motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle risultanze positive o negative del caso.
- La determinazione della pena è censurabile solo se frutto di evidente illogicità o arbitrio; il giudice può collocarsi in una fascia edittale più elevata purché motivi in modo congruo e non applichi aumenti sproporzionati per le aggravanti.
- La confisca di somme di denaro nel contesto dei reati in materia di stupefacenti può essere confermata anche in assenza di prova del nesso pertinenziale diretto con la singola cessione, quando risulti non ragionevolmente giustificata la lecita provenienza del denaro e le modalità di detenzione depongano in senso sintomatico per la sua illecita disponibilità.
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