Cassazione Civile, Ordinanza n. 23166/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di TARSU/TIA relativo agli anni 2007-2011. La contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto; contro tale decisione la società concessionaria aveva proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. dinanzi alla CTR. La CTR ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che non fosse stato dedotto un errore di fatto, ma una critica alla valutazione giuridica compiuta nella sentenza revocanda. Con il ricorso per cassazione la società concessionaria ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'errore revocatorio: il giudice di appello, infatti, avrebbe supposto che il regolamento TARSU del 1994 fosse stato adottato dalla Giunta comunale, mentre dagli atti risultava che era stato approvato dal Consiglio comunale; la questione controversa riguardava semmai le successive delibere annuali di determinazione delle aliquote, effettivamente adottate dalla Giunta. La resistente ha contestato la tesi, sostenendo che la censura investisse solo il riparto di competenze sulle aliquote e non un errore di percezione del fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l'errore revocatorio sussiste quando il giudice, in contrasto con le risultanze degli atti, suppone come esistente o inesistente un fatto che non abbia costituito un punto controverso deciso con la sentenza impugnata. Nel caso concreto la CTR aveva effettivamente confuso il regolamento comunale del 1994, adottato dal Consiglio, con le delibere successive di fissazione delle aliquote, attribuendone erroneamente la provenienza alla Giunta. Tale travisamento in fatto aveva costituito il presupposto della decisione di revocazione e non una mera valutazione giuridica. Perciò la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato la causa alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà processuale: deve trattarsi di un fatto decisivo supposto inesistente o esistente in contrasto con gli atti, purché non sia stato oggetto di discussione e di decisione nel giudizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per censurare la dichiarazione di inammissibilità della revocazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in motivazione per distinguere l'errore di fatto revocatorio dall'errore di giudizio denunciabile come vizio di motivazione o di valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per distinguere l'errore di percezione del fatto dall'errore di diritto, sindacabile per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 32 l. n. 142 del 1990
Richiamato dalla sentenza impugnata come norma relativa alla distribuzione delle competenze tra Consiglio comunale e Giunta in materia tributaria locale.
art. 42 d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato dalla sentenza impugnata come norma sulla competenza degli organi comunali in materia di regolamenti e determinazione tributaria.
Indicato come criterio per le statuizioni cui dovrà provvedere il giudice di rinvio.
Massime di principio
- Sussiste errore di fatto revocatorio quando il giudice fonda la decisione sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa dagli atti, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui esistenza è positivamente risultante, a condizione che quel fatto non sia stato oggetto di controversia e di decisione.
- Non integra errore revocatorio la critica che investe la valutazione giuridica o l'apprezzamento di circostanze controverse: in tali casi il vizio è, al più, deducibile nei limiti propri dell'errore di giudizio o della violazione di legge.
- Quando il giudice di merito confonde un fatto storico decisivo con un diverso fatto risultante dagli atti, e tale confusione costituisce il presupposto della statuizione resa, la sentenza è revocabile per errore di fatto anche se la successiva motivazione contiene una valutazione giuridica coerente con quel fatto erroneamente percepito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23158/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23159/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23160/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23161/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23164/2021 del 20/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →