Cassazione Penale, Sentenza n. 19708/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Nuoro che aveva revocato parzialmente il decreto penale di condanna (emitto il 4/12/2003, irrevocabile il 30/12/2003) limitatamente alle condotte di omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2000. Il ricorrente deduce tre censure: 1) il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto l'abolitio criminis per l'annualità 2000 ma non ha ridotto di conseguenza la pena complessiva irrogata con il decreto, che si riferiva a più condotte; 2) il diniego dell'applicazione, in fase di esecuzione, della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.; 3) la mancata rimozione del vincolo della continuazione e l'erronea applicazione dell'aumento ex art.81 c.p. in presenza della nuova fattispecie unitaria per annualità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbendo il terzo) e ha annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto della richiesta di rideterminazione della pena. Ha rettificato la pena ai sensi dell'art.619 c.p.p., rideterminandola per il delitto di omesso versamento dei contributi previdenziali nell'anno 2001 in euro 1.666,00 di multa in sostituzione di giorni 40 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Ha invece respinto il secondo motivo, statuendo che l'art.131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) non può essere applicato dal giudice dell'esecuzione retroattivamente per ottenere la revoca di una condanna anteriore, trattandosi di causa di non punibilità che non incide sulla configurabilità storica del reato. La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la soglia di diecimila euro introdotta dall'art.3 d.lgs. n.8/2016 determina una parziale abolitio criminis e configura il reato come unitario e progressivo per ciascuna annualità.
Norme richiamate
Introduce la soglia di non punibilità di 10.000 euro annui per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali; ha determinato una abolitio criminis parziale dell'originaria fattispecie prevedendo che il superamento della soglia annuale costituisce elemento caratterizzante l'offensività e la consumazione del reato.
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 (conv. in L. n. 638 del 1983)
Disciplina originaria dell'omesso versamento delle ritenute; la novella del 2016 non ha eliminato la continuità normativa rispetto alla fattispecie precedente quando venga superata la soglia di punibilità.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che non può essere applicata retroattivamente dal giudice dell'esecuzione per revocare una condanna anteriore, poiché non incide sulla storicità del reato e non rientra nelle ipotesi tassative per la revisione in esecuzione.
Consente alla Corte di cassazione, nel giudizio di legittimità, di rettificare errori evidenti ed eliminabili senza annullamento; la Corte lo ha utilizzato per rideterminare la pena quando la revoca parziale della condanna non era stata accompagnata dalla corrispondente riduzione della pena.
Norma sull'aumento per pluralità di delitti; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui, per l'omesso versamento con soglia annuale, le omissioni successive nello stesso anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata e non danno luogo ad autonomi aumenti ex art.81 c.p.
Richiamato nel testo per spiegare che la richiesta di applicazione dell'art.131-bis non rientra nelle situazioni tassative previste dall'art.673 per la revisione in esecuzione, perché non esclude la configurabilità del reato.
Massime di principio
- L'introduzione di una soglia di non punibilità (es. 10.000 euro annui) può determinare una abolitio criminis parziale: le annualità con importi sotto la soglia si estinguono e quelle oltre la soglia restano punibili.
- Per il reato di omesso versamento delle ritenute la fattispecie va interpretata come unitaria per ciascuna annualità: una volta superata la soglia nell'anno, le omissioni successive nello stesso anno costituiscono fasi esecutive di un unico reato a consumazione prolungata.
- Se la revoca parziale di una condanna non è stata accompagnata dalla corrispondente rideterminazione della pena, la Corte di cassazione può rettificare direttamente la pena in sede di legittimità ai sensi dell'art.619 c.p.p., quando l'errore sia evidente e non alteri il contenuto decisorio essenziale.
- La causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) non può essere applicata retroattivamente dal giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca di una condanna pronunciata anteriormente; essa incide solo sulla punibilità futura e non sulla storicità del reato.
- In casi simili, è necessario distinguere tra abrogazione/parziale abolizione della fattispecie penale (che incide sulla configurabilità del reato) e l'introduzione di misure di favore o cause di non punibilità (che incidono soltanto sulla possibilità di infliggere la sanzione).
- Chiesta la rideterminazione della pena dopo la parziale esclusione di rilevanza penale di alcuni fatti, conviene richiedere espressamente la rettifica nell'ambito del procedimento esecutivo e, se occorre, impugnare fino alla cassazione per ottenere la correzione sostanziale della pena.
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