Sentenza del 04/04/2018 n. 8295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per IRPEF 1983 e 1984, relativa ad avvisi di accertamento divenuti definitivi dopo le sentenze della Cassazione nn. 16729/05 e 19015/05. La contribuente aveva impugnato la cartella sia per vizi formali (difetto di sottoscrizione, mancata indicazione del responsabile del procedimento e carenza di motivazione), sia contestando la pretesa sostanziale: insussistenza o inopponibilità del titolo d’iscrizione a ruolo e contestazioni su interessi e sanzioni. La CTP di Padova aveva ritenuto illegittima la cartella per difetto di motivazione. L’Agenzia delle Entrate aveva appellato, ma la CTR del Veneto, con sentenza n. 28/05/11 del 4 aprile 2011, aveva dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo l’Agenzia priva di legittimazione rispetto ai vizi formali attribuiti all’agente della riscossione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con tre motivi, la violazione delle regole processuali sulla legittimazione e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché delle norme sulla riscossione: sosteneva di avere interesse e legittimazione perché la contribuente aveva contestato anche il fondamento sostanziale del credito e l’opposizione era stata proposta anche contro l’ente impositore.
La decisione
La Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, trattati unitariamente, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha stabilito che, quando il contribuente chiama in giudizio sia l’agente della riscossione sia l’ente impositore e contesta anche elementi sostanziali della pretesa, l’Agenzia delle Entrate ha legittimazione a impugnare la decisione che incide sul credito tributario. La dichiarazione dell’Agenzia di estraneità ai vizi propri dell’attività di riscossione riguardava soltanto tali vizi formali e non escludeva il suo interesse rispetto alle contestazioni sul titolo e sul fondamento della pretesa. La Cassazione non ha deciso nel merito la validità della cartella o del credito: ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, perché esamini nel merito l’appello dell’Agenzia. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario.
La scelta del contribuente di convenire l’ente impositore o l’agente della riscossione non determina, di per sé, un litisconsorzio necessario. Nel caso concreto, però, l’Agenzia era stata chiamata in giudizio e le contestazioni riguardavano anche il fondamento sostanziale del credito: non poteva quindi essere esclusa la sua legittimazione a impugnare.
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39
Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
Se la controversia investe il merito della pretesa tributaria, l’agente della riscossione può chiamare in causa l’ente impositore per tutelarsi dalle conseguenze della lite. La norma non priva l’ente impositore della propria legittimazione quando sia già parte del giudizio.
Codice civile, art. 1188, primo comma
l'Agenzia detta, come specificato dalle sezioni unite nella sentenza 25 luglio 2007 n. 16412 (che richiama l'"enunciazione di principi" contenuti, "sia pur in una diversa fattispecie", in "Cass. n. 11746 del 2004"), è comunque il "titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio", essendo il concessionario della riscossione "un (mero) destinatario del pagamento..., o, più precisamente, con riferimento allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, il soggetto (incaricato dal creditore ed autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (v. Cass. n. 21222 del 2006)".
L’agente della riscossione è un soggetto autorizzato a ricevere il pagamento per conto del creditore, mentre la titolarità del credito resta in capo all’ente impositore. Quest’ultimo conserva quindi un interesse diretto quando sono contestati il titolo o il fondamento sostanziale della pretesa.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare la cartella nei confronti dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o di entrambi; non è normalmente necessario che entrambi partecipino al giudizio.
- La ripartizione delle responsabilità per i vizi formali della cartella non esclude la legittimazione dell’ente impositore quando sono contestati anche il titolo, l’esistenza o altri elementi sostanziali del credito tributario.
- Se l’ente impositore è stato chiamato in giudizio e la decisione può incidere sulla realizzazione del credito, può impugnare la sentenza che gli sia sfavorevole, anche se ha dichiarato di non essere responsabile dei soli vizi imputabili all’agente della riscossione.
- La legittimazione riconosciuta in sede di cassazione non equivale a una decisione sulla fondatezza della pretesa: in caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve ancora esaminare nel merito le questioni rimaste impregiudicate.
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