Cassazione Civile, Ordinanza n. 25211/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'espropriazione di due fondi siti in Serra San Quirico, utilizzati da tempo per attività industriale e produttiva connesse a trattamento inerti e confezionamento di calcestruzzi. La Corte d'appello aveva determinato sia l'indennità di esproprio sia un ulteriore importo per il deprezzamento delle aree residue, ritenendo estranee al giudizio altre voci di danno. Nel ricorso della società contraente generale si censurava l'adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. Nel ricorso dei proprietari si contestava invece l'esclusione della legittimazione passiva di Anas, sostenendo che il potere espropriativo fosse rimasto in capo a quest'ultima, pur essendo stato delegato l'esercizio delle attività ablative a soggetti diversi, e si deduceva altresì omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sul mandato/delega e sulla disciplina delle espropriazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso della società contraente generale, ha rilevato che le doglianze contro la c.t.u. erano generiche e prive della necessaria specificità e autosufficienza, mancando la trascrizione puntuale delle critiche e dei passaggi rilevanti della consulenza; perciò era inammissibile anche la censura sulla mancata rinnovazione della c.t.u. Quanto al ricorso dei proprietari, la Corte ha ribadito il principio per cui il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità è, di regola, l'ente beneficiario dell'espropriazione, salvo che un diverso soggetto agisca in nome proprio in base a una fonte normativa o provvedimentale a rilevanza esterna. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente ricostruito la catena delle deleghe e dei ruoli, escludendo la legittimazione passiva di Anas; le censure dei ricorrenti si risolvevano però in una contestazione non specifica dell'accertamento di fatto e non riportavano gli atti rilevanti. Spese compensate tra i ricorrenti; condanna dei proprietari al pagamento delle spese in favore di Anas; rigettata altresì la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
La censura di violazione deve essere specifica e rispettare l'effettivo contenuto della norma; non basta lamentare genericamente l'adesione del giudice alla consulenza tecnica.
La dedotta violazione non può essere formulata in modo generico o avulso dai presupposti applicativi della norma.
L'omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. non è configurabile quando il rigetto sia desumibile implicitamente dalla motivazione che recepisce le conclusioni del consulente.
Richiamato insieme all'omessa pronuncia, senza che ne emergano specifiche affermazioni autonome nel testo.
Un'impugnazione successiva alla prima deve essere proposta nel termine previsto per il ricorso incidentale, anche se introdotta con atto autonomo, che si converte in ricorso incidentale.
art. 6, comma ottavo, d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327
Richiamato in tema di individuazione dell'autorità espropriante e della legittimazione passiva nel procedimento ablatorio.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla delega di funzioni e alla partecipazione al giudizio, senza esito favorevole.
art. 172 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato per sostenere che il soggetto aggiudicatore/società di scopo non fosse titolare del potere espropriativo.
artt. 1388, 1392, 1703, 1723 c.c.
Richiamati per sostenere che la delega/mandato non trasferisse la titolarità del potere espropriativo, ma solo il suo esercizio.
Citat0 nel motivo, ma senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione sostanziale alla lite.
La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede, oltre alla soccombenza, la prova della mala fede o colpa grave o di un abuso del processo; la mera infondatezza non basta.
Massime di principio
- Chi intende denunciare in cassazione l'adesione del giudice di merito alla consulenza tecnica d'ufficio deve indicare in modo puntuale le singole critiche, trascrivere i passaggi decisivi della relazione contestata e localizzare gli atti rilevanti: in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La mancata rinnovazione della c.t.u. non integra, di per sé, un vizio di omessa pronuncia quando il giudice abbia implicitamente condiviso le conclusioni del consulente; il vizio eventualmente deducibile è semmai quello motivazionale, purché però sia correttamente e specificamente prospettato.
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, il debitore dell'indennità è normalmente l'ente beneficiario dell'espropriazione; un diverso soggetto può essere legittimato passivamente solo se risulta, dal decreto o da una fonte normativa/provvedimentale a rilevanza esterna, che abbia agito in nome proprio assumendo l'onere dell'acquisizione delle aree.
- Nei procedimenti espropriativi pluripartecipati la legittimazione passiva va determinata ricostruendo concretamente il ruolo di ciascun soggetto e i poteri effettivamente esercitati; non basta evocare formule organizzative interne, deleghe generiche o la qualifica di società di scopo.
- La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede elementi ulteriori rispetto alla mera soccombenza: occorrono mala fede o colpa grave, oppure un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo.
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