Cassazione Penale, Sentenza n. 23383/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso ordinanza di conferma del Tribunale di Potenza che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dell'imputato, gravemente indiziato per più reati (lesioni personali aggravate in danno di Vito CARELLA; resistenza a pubblico ufficiale aggravata; lesioni personali aggravate in danno di pubblici ufficiali). Due motivi: (1) nullità/insufficienza della motivazione con specifico riferimento alla mancata valutazione delle scriminanti della legittima difesa e della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale; (2) violazione di legge in relazione al riconoscimento dei gravi indizi delle circostanze aggravanti ex art. 61 nn. 1, 2 e 5 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione: il Tribunale del riesame aveva svolto una ricostruzione logica e argomentata del compendio probatorio, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e di altri testi (incluso il cugino dell'imputato) e ritenendo che fosse il FULGENZIO ad avere aggredito il CARELLA e poi i militari. La Corte di cassazione ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari, che non consente una nuova valutazione dei fatti ma solo il controllo di congruità e assenza di illogicità evidenti. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse: la qualificazione delle aggravanti non aveva ripercussioni sulla sussistenza o sulla durata della misura cautelare applicata (arresto in flagranza e applicazione della cautela nei limiti previsti dalle norme citate). Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza (insussistenza della motivazione su gravi indizi e scriminanti); la Corte ha ritenuto la censura infondata.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata per la presunta violazione di legge relativa al riconoscimento delle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse.
Norma che disciplina il riesame: il provvedimento impugnato è stato confermato in sede di riesame ai sensi di questa procedura.
«se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274... il giudice può disporre l'applicazione di una misura coercitiva anche al di fuori dei limiti di pena previsti...»
Richiamata per spiegare che, in presenza di arresto in flagranza per i reati indicati, il giudice può applicare misure anche al di fuori di alcuni limiti e che ciò giustifica la misura in concreto applicata.
art. 381, comma 2, lett. f) c.p.p.
Norma che elenca i delitti per i quali è consentito l'arresto in flagranza; la Corte osserva che per le lesioni contestate l'arresto in flagranza era legittimo anche a prescindere dalle aggravanti.
«agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto [...] delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61...»
Richiama il criterio per la determinazione delle misure cautelari in relazione alla pena prevista e spiega perché alcune aggravanti non incidono sulla durata della cautela.
Richiamati come condizioni di applicabilità e di esigenze cautelari da valutare ai fini dell'eventuale applicazione di misure coercitive.
art. 61 cod. pen. (nn. 1, 2, 5)
Circostanze aggravanti contestate (futili motivi, al fine di assicurarsi l'impunità, ostacolo alla difesa); la Corte ha ritenuto che l'accertamento della loro sussistenza non incidesse sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare qui imposta.
art. 582, 337, 585, 576 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate per i reati contestati (lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, uso di strumento atto a offendere, lesioni a pubblici ufficiali): il quadro incriminatorio giustifica l'arresto e la cautela disposta.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con modif. (riferimento procedurale)
Richiamato solo per segnalare la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la Corte di cassazione esercita un controllo di legittimità limitato alla congruità e alla logica della motivazione, senza poter rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o degli indizi.
- La mancanza di una replica testuale ad ogni singola argomentazione difensiva non rende automaticamente nullo o incongruente il provvedimento, se dalla motivazione emerge in modo logico che le difese sono state prese in considerazione e ritenute infondate.
- Quando l'arresto è avvenuto in flagranza per delitti indicati dalla legge, alcune contestazioni sulle aggravanti possono essere irrilevanti ai fini della sussistenza o della durata della misura cautelare; ciò può comportare l'inammissibilità per carenza di interesse di impugnazioni centrate su tali circostanze.
- Se un ricorso è manifestamente infondato o privo di interesse processuale, il giudice di legittimità può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- La qualificazione di comportamenti come 'atto arbitrario' del pubblico ufficiale richiede elementi probatori specifici: in loro assenza, la reazione dell'indagato difficilmente costituisce scriminante.
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