Cassazione Penale, Ordinanza n. 00353/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del giudice dell'udienza preliminare, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui era stata affermata la sua penale responsabilità per il delitto di falsità personale. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Secondo la Corte di cassazione, però, il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso il beneficio valorizzando l'assenza di una concreta e reale condotta collaborativa dell'imputato, ritenuta incompatibile con una prognosi favorevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, mentre il motivo relativo alla sospensione condizionale è stato ritenuto non ammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della Corte territoriale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità nei giudizi di merito.
Richiamato implicitamente dalla censura sul beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte ritiene corretta la valutazione negativa fondata sull'assenza di una reale collaborazione dell'imputato.
Norma processuale evocata dalla doglianza per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte rileva l'inammissibilità del motivo per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre una contestazione generica.
- La valutazione sulla sospensione condizionale della pena è sorretta da apprezzamento di merito e può essere negata quando il giudice ritenga insussistente una concreta prognosi favorevole, anche per l'assenza di una reale condotta collaborativa dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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