Cassazione Civile, Ordinanza n. 29612/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativo a una compravendita immobiliare, con cui l'Ufficio aveva determinato il valore del bene in euro 220.000. In primo grado la domanda del contribuente era stata accolta solo parzialmente; in appello la CTR Campania aveva accolto l'impugnazione del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che la CTR aveva erroneamente applicato al contribuente il giudicato favorevole formatosi in un diverso giudizio promosso avverso il medesimo atto da altri due coobbligati solidali. Secondo l'Ufficio, il debitore in solido che ha promosso il proprio giudizio non potrebbe invocare l'estensione della pronuncia più favorevole ottenuta da altri condebitori.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, nel processo tributario, l'impugnazione di un atto impositivo ha natura costitutiva e l'annullamento, anche parziale, ottenuto da uno dei condebitori incide su un unico atto che sorregge il rapporto, spiegando effetti anche verso gli altri coobbligati destinatari della notificazione. Perciò il coobbligato solidale può far valere contro l'ente impositore il giudicato favorevole formatosi nel diverso giudizio tra l'Ufficio e altro condebitore, purché la decisione non sia fondata su ragioni personali e non vi siano preclusioni processuali a suo carico; tale efficacia extrasoggettiva non è rilevabile d'ufficio. Nel caso concreto, essendosi formato il giudicato dedotto e non risultando preclusioni, la CTR aveva correttamente applicato quel giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza liquidazione delle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
giusta l'art. 1306, comma 2, c.c.
Il coobbligato solidale può opporre all'ente impositore il giudicato favorevole formatosi tra quest'ultimo e un altro condebitore, se la sentenza non è fondata su ragioni personali e non vi siano preclusioni processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione dell'atto impositivo ha natura costitutiva e l'annullamento dell'atto, anche se ottenuto da uno solo dei condebitori solidali, può esplicare effetti anche nei confronti degli altri destinatari dell'atto, trattandosi di un unico titolo impositivo.
- Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio instaurato da altro condebitore contro il medesimo ente impositore, purché la decisione non sia fondata su ragioni personali e non vi siano preclusioni processuali a suo carico.
- L'efficacia extrasoggettiva del giudicato favorevole in materia tributaria non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dedotta dalla parte interessata.
- In presenza di giudicato favorevole già formato e di assenza di preclusioni, è corretta la decisione del giudice di merito che ne faccia applicazione al coobbligato solidale che lo invochi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29491/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2021 del 22/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →