Cassazione Penale, Sentenza n. 43678/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PG, ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa applicazione della pena accessoria e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quella omissione, applicando l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PG ha impugnato la sentenza di patteggiamento perché ha omesso l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, obbligatoria quando la pena detentiva concordata supera i due anni; ha sostenuto che tale pena non è negoziabile tra le parti e la sua omissione rende la sentenza illegittima
Norme richiamate
art. 29, comma 1, codice penale
La pena detentiva di durata superiore a due anni comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; tale pena accessoria è obbligatoria e non negoziabile nell'ambito del patteggiamento
art. 619 codice di procedura penale
La Corte di cassazione può correggere una sentenza di patteggiamento che abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria obbligatoria mediante la procedura di correzione prevista da questa norma
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Riferimenti: Sent. n. 28905/2019; Sent. n. 30285/2021; Sent. n. 49477/2019; Sent. n. 38713/2015
La giurisprudenza consolidata ammette il ricorso del PM contro sentenze di patteggiamento che omettano pene accessorie obbligatorie e conferma che tali pene non possono essere eliminate dall'accordo tra le parti
Massime di principio
- Quando il patteggiamento concorda una pena detentiva superiore a due anni, le pene accessorie obbligatorie previste dalla legge devono essere applicate anche se non menzionate nell'accordo
- Le pene accessorie obbligatorie sono statuizioni non negoziabili tra le parti; la loro omissione è correggibile in sede di cassazione su ricorso del pubblico ministero
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento che ometta una pena accessoria obbligatoria
- La Corte di cassazione può sanare l'omessa applicazione di una pena accessoria mediante la procedura di correzione prevista dall'art. 619 c.p.p., con annullamento limitato e applicazione della pena accessoria
- Difensore e giudice devono verificare in fase di omologazione che l'accordo di patteggiamento rispetti le statuizioni di legge sulle pene accessorie; la mancata verifica può essere rimediata tramite ricorso del PM
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