Cassazione Penale, Sentenza n. 28200/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo (9/11/2020) che aveva dichiarato LIGA colpevole della contravvenzione di cui all'art. 677 c.p. per lo stato di degrado di un immobile accertato con sopralluogo del 24/03/2014, condannandolo a 400,00 euro di ammenda (sospesa). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, che il giudice di merito non aveva tenuto conto della testimonianza del geom. Saporito (che riferiva del sequestro preventivo dell'immobile e della successiva esecuzione dei lavori dopo rimozione dei sigilli), e perciò avrebbe dovuto riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; in secondo luogo, eccepiva la maturazione della prescrizione, deducendo che dal provvedimento di sequestro preventivo (22/06/2015) era venuta meno la disponibilità del bene e quindi doveva decorrere il termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati: ha censurato il Tribunale per carenza motivazionale, in quanto non ha precisato fino a quando sia perdurato il pericolo per la pubblica incolumità (mancata indicazione della data di ultimazione dei lavori), rendendo impossibile determinare il tempo di consumazione del reato e il computo della prescrizione e non avendo risposto all'istanza di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, perché colmi le lacune motivazionali e valuti, con motivazione adeguata, la cessazione della permanenza del reato, la prescrizione e l'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
La contravvenzione per pericolo di cose in modo da arrecare danno alla pubblica incolumità è qualificata come reato permanente: la consumazione dura fino alla cessazione del pericolo.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui la Corte richiama che il giudice di merito deve esaminare e motivare l'eventuale applicabilità della norma. Inoltre la Corte segnala che l'eventuale estinzione del reato per prescrizione è più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità.
art. 623, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Cassazione, in caso di annullamento con rinvio, di disporre il rinvio al giudice di merito in diversa persona fisica; applicata per disporre un nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (e succ. mod.)
Previsione che ha consentito al Procuratore Generale di depositare per iscritto le conclusioni nella requisitoria; richiamata in procedura per indicare le conclusioni scritte del PG in Cassazione.
Massime di principio
- Quando si tratta di reato permanente (es. art. 677 c.p.) la consumazione si prolunga fino alla cessazione del pericolo: è essenziale che il giudice indichi chiaramente la data in cui il pericolo è cessato per determinare il momento di consumazione e il decorso dei termini di prescrizione.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis deve essere esaminata e motivata dal giudice di merito: l'omessa valutazione su tale profilo può determinare l'annullamento della sentenza per carenza motivazionale.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità; il giudice deve quindi confrontare entrambe le posizioni quando rilevanti.
- La mera esecuzione successiva dei lavori (dopo diffida o sequestro) non è automaticamente sufficiente a escludere la responsabilità: occorre accertare e motivare quando i lavori hanno effettivamente eliminato il pericolo e se questa eliminazione sia imputabile all'obbligato in modo tempestivo.
- Se il giudice non risponde alle deduzioni difensive rilevanti (es. prescrizione, cessazione del pericolo, applicabilità di art. 131-bis) la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio chiedendo una nuova motivazione, talvolta anche fissando il rinvio ad un diverso collegio o a diversa persona fisica del tribunale.
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