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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28200/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo (9/11/2020) che aveva dichiarato LIGA colpevole della contravvenzione di cui all'art. 677 c.p. per lo stato di degrado di un immobile accertato con sopralluogo del 24/03/2014, condannandolo a 400,00 euro di ammenda (sospesa). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, che il giudice di merito non aveva tenuto conto della testimonianza del geom. Saporito (che riferiva del sequestro preventivo dell'immobile e della successiva esecuzione dei lavori dopo rimozione dei sigilli), e perciò avrebbe dovuto riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; in secondo luogo, eccepiva la maturazione della prescrizione, deducendo che dal provvedimento di sequestro preventivo (22/06/2015) era venuta meno la disponibilità del bene e quindi doveva decorrere il termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati: ha censurato il Tribunale per carenza motivazionale, in quanto non ha precisato fino a quando sia perdurato il pericolo per la pubblica incolumità (mancata indicazione della data di ultimazione dei lavori), rendendo impossibile determinare il tempo di consumazione del reato e il computo della prescrizione e non avendo risposto all'istanza di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, perché colmi le lacune motivazionali e valuti, con motivazione adeguata, la cessazione della permanenza del reato, la prescrizione e l'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 677 cod. pen.

    La contravvenzione per pericolo di cose in modo da arrecare danno alla pubblica incolumità è qualificata come reato permanente: la consumazione dura fino alla cessazione del pericolo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui la Corte richiama che il giudice di merito deve esaminare e motivare l'eventuale applicabilità della norma. Inoltre la Corte segnala che l'eventuale estinzione del reato per prescrizione è più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità.

  • art. 623, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Cassazione, in caso di annullamento con rinvio, di disporre il rinvio al giudice di merito in diversa persona fisica; applicata per disporre un nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (e succ. mod.)

    Previsione che ha consentito al Procuratore Generale di depositare per iscritto le conclusioni nella requisitoria; richiamata in procedura per indicare le conclusioni scritte del PG in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando si tratta di reato permanente (es. art. 677 c.p.) la consumazione si prolunga fino alla cessazione del pericolo: è essenziale che il giudice indichi chiaramente la data in cui il pericolo è cessato per determinare il momento di consumazione e il decorso dei termini di prescrizione.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis deve essere esaminata e motivata dal giudice di merito: l'omessa valutazione su tale profilo può determinare l'annullamento della sentenza per carenza motivazionale.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità; il giudice deve quindi confrontare entrambe le posizioni quando rilevanti.
  • La mera esecuzione successiva dei lavori (dopo diffida o sequestro) non è automaticamente sufficiente a escludere la responsabilità: occorre accertare e motivare quando i lavori hanno effettivamente eliminato il pericolo e se questa eliminazione sia imputabile all'obbligato in modo tempestivo.
  • Se il giudice non risponde alle deduzioni difensive rilevanti (es. prescrizione, cessazione del pericolo, applicabilità di art. 131-bis) la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio chiedendo una nuova motivazione, talvolta anche fissando il rinvio ad un diverso collegio o a diversa persona fisica del tribunale.

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