Cassazione Penale, Sentenza n. 23654/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 15/07/2024 che confermava la condanna per il reato contestato al capo 1) (esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ex art. 166 d.lgs. n.58/1998) e per il capo 3) (truffa aggravata nei confronti di Preci e Farinelli per 70.000 euro), chiedendo: 1) per il primo motivo, vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alla quantificazione dell'appropriazione (713.500,00 euro vs 255.289,05 euro) e conseguente errata dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) per il secondo motivo, violazione di legge (art. 133 c.p., artt. 164 e 175 c.p.p.) per mancata e/o insufficiente menzione nella decisione e negazione ingiustificata della sospensione condizionale della pena; in subordine dedotta la prescrizione del reato al capo 1).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha dichiarato il motivo non consentito nella formulazione (problema di "doppia conforme" e mancanza di novità probatoria) e, comunque, infondato nel merito ribadendo che l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria è reato di pericolo presunto per cui la quantificazione dell'impiego dei fondi è post factum e non decisiva per l'integrazione del reato; ha confermato che la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche si fondano su plurimi elementi (durata decennale, modalità professionali, abuso di fiducia, importo rilevante non restituito) non abbattuti dal ricorrente. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica e ha confermato la motivazione della Corte territoriale che ha negato la sospensione condizionale per la serialità, la sistematicità, le modalità professionali e l'entità dell'importo non restituito. Sulla prescrizione, ha stabilito che il delitto ex art. 166 (capo 1) è eventualmente abituale e che l'ultima condotta risale a giugno 2017, quindi la prescrizione non è maturata (estinz. prevista dopo il 1 giugno 2027 con interruzioni contabilizzate); il delitto di truffa (capo 3) ha ultimo atto il 21/02/2018 e non è estinto se non al 21/08/2025 (con ulteriori sospensioni da calcolare). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione di euro 6.000,00 in favore delle parti civili oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166
L'art. 166 configura l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria come reato di pericolo presunto; pertanto non rileva, ai fini dell'integrazione del reato, l'effettivo impiego o il danno subito dagli investitori, essendo il fatto illecito nell'offerta/gestione non abilitata stessa
Le circostanze attenuanti generiche richiedono motivazione specifica per essere riconosciute; il giudice di merito può indicare gli elementi ostativi prevalenti e la mancata concessione è sindacabile solo se la motivazione è apparente
codice di procedura penale, artt. 164 e 175
Le norme relative alla motivazione e alla menzione degli elementi rilevanti sono invocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto però che la motivazione della Corte d'Appello fosse congrua e non manifestamente illogica
codice di procedura penale, art. 161
Richiamato in tema di interruzione del termine di prescrizione; le interruzioni prolungano i termini di prescrizione computati dall'ultimo atto del reato
codice penale, art. 159 (richiamato per legge n.103/2017 - 'legge Orlando')
Rilevato ai fini del computo delle sospensioni del termine di prescrizione per reati commessi nel periodo disciplinato dalla modifica normativa (3/8/2017-31/12/2019)
disposizioni attuative, art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in tema di enunciazione dei motivi di ricorso (limiti di enunciazione obbligatoria)
Massime di principio
- L'esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria (art.166 TUF) è reato di pericolo presunto: la valutazione penale non dipende dall'effettivo utilizzo dei fondi versati o dall'esistenza di un danno patrimoniale effettivo.
- In caso di "doppia conforme" (medesima valutazione in primo e secondo grado) la doglianza per travisamento della prova in Cassazione è ammissibile soltanto se il ricorrente dimostra che la prova invocata è stata valorizzata per la prima volta nel dispositivo di secondo grado; altrimenti la censura è inammissibile.
- La quantificazione dell'entità del profitto o dell'appropriazione, seppur rilevante ai fini della pena, può non essere decisiva quando il giudice di merito fondi la determinazione sanzionatoria su plurimi elementi (durata, modalità, sistematicità, abuso di fiducia, intensità del dolo).
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica: il giudice può scegliere di segnalare solo gli elementi ostativi ritenuti prevalenti; il diniego non è vizioso se adeguatamente motivato.
- Per la sospensione condizionale della pena il giudice di merito può motivare il diniego sulla base di uno o più elementi prevalenti indicati dall'art. 133 c.p.; la Corte di Cassazione sindaca la logica e la congruità della motivazione ma non sostituisce la discrezionalità del merito.
- Sulle prescrizioni di reati 'eventualmente abituali' il dies a quo decorre dall'ultimo atto antigiuridico: in ipotesi di condotta protratta, la prescrizione si calcola dall'ultimo comportamento rilevante; le interruzioni e variazioni normative vanno calcolate secondo la data dell'ultimo atto.
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