Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17298/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una debitrice per due gruppi di crediti: prezzo di merci vendute e non pagate, e restituzione di somme versate in esecuzione di un prestito obbligazionario non formalizzato. Nel corso del giudizio la società opponente si era estinta per cancellazione dal registro delle imprese dopo la liquidazione; il procedimento era stato riassunto da un ex socio, anche in qualità di rappresentante processuale del cessionario dei crediti, sul presupposto che i crediti fossero stati ceduti prima della cancellazione. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che l'estinzione avesse comportato rinuncia ai crediti litigiosi e, dall'altro, che la cessione non fosse opponibile al fallimento per mancanza di data certa. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2495 e 2927 c.c., sostenendo che la presunzione di rinuncia ai crediti litigiosi non opera quando, prima della cancellazione, il liquidatore abbia già disposto espressamente del credito mediante cessione a terzi, e che quindi l'ex socio, quale successore o rappresentante del cessionario, potesse coltivare la domanda.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e, con esso, l'intero ricorso. Ha però corretto la motivazione del decreto impugnato: la ragione del rigetto non era la presunta rinuncia ai crediti da parte della società estinta, bensì il fatto che, al momento dell'estinzione, quei crediti non facevano più parte del patrimonio della società perché erano stati ceduti prima della cancellazione. Conseguentemente gli ex soci non ne avevano acquisito la contitolarità per effetto del meccanismo successorio derivante dall'art. 2495 c.c. Poiché il rigetto del primo motivo assorbiva gli altri quattro, la Corte non li ha esaminati. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo le intimate svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma, se residuano rapporti giuridici, opera un fenomeno successorio in favore dei soci; tuttavia tale effetto riguarda solo i diritti rimasti nel patrimonio sociale al momento della liquidazione e non quelli già ceduti a terzi.

  • art. 2927 c.c.

    È evocato dal ricorrente nel motivo, ma la Corte non ne svolge un autonomo esame decisivo nel dispositivo, perché il ricorso viene rigettato sulla base della diversa ragione sopra indicata.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    L'estinzione della società nel corso del processo costituisce evento interruttivo; il giudizio deve essere proseguito o riassunto dai soci successori.

  • art. 110 c.p.c.

    La prosecuzione o riassunzione del processo, a seguito dell'estinzione della parte, avviene nei confronti o ad opera dei successori.

  • art. 2704, primo comma, c.c.

    Il tribunale aveva ritenuto l'atto di cessione non opponibile alla massa per mancanza di data certa anteriore al fallimento; tale statuizione non viene investita da specifico motivo decisivo in questa sede.

  • art. 96, ultimo comma, l.fall.

    Sulle statuizioni non impugnate del decreto si forma il giudicato endofallimentare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese nel corso del giudizio, l'evento ha effetti interruttivi e il processo va proseguito o riassunto dai soci successori, ma la successione riguarda solo i rapporti ancora presenti nel patrimonio sociale.
  • I crediti già ceduti dal liquidatore prima della cancellazione non rientrano nel patrimonio trasmesso ai soci e, quindi, gli ex soci non possono rivendicarne la titolarità per effetto dell'estinzione della società.
  • La presunzione di rinuncia ai crediti litigiosi elaborata dalla giurisprudenza per la società estinta opera solo per diritti non previamente disposti o trasferiti; se il credito è stato già ceduto, la questione va risolta sul piano dell'assenza del diritto in capo alla società al momento dell'estinzione.
  • Nel giudizio di cassazione, se una ratio autonoma della decisione di merito non è efficacemente attinta da specifici motivi, il ricorso va rigettato e le ulteriori censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoSuccessione legittima
RamiProcesso civileSuccessioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.