Cassazione Civile, Ordinanza n. 19878/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1996, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a un contribuente di essere l’effettivo gestore di una società a responsabilità limitata, formalmente intestata a terzi, ritenendo che l’attività societaria fosse in realtà riferibile a lui mediante interposizione di persona ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. I contribuenti avevano impugnato l’atto sostenendo la nullità dell’accertamento e negando sia l’esercizio di fatto dell’attività societaria sia l’esistenza di una interposizione fittizia. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio valorizzando, tra l’altro, il fatto che per anni precedenti l’Amministrazione aveva notificato gli avvisi alla società e non al contribuente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando la mancata pronuncia su specifiche censure dell’appello e sulla consistenza degli elementi indiziari raccolti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la norma consente di imputare i redditi al soggetto effettivo anche sulla base di presunzioni, senza necessità di un autonomo giudizio civile sulla simulazione, e che il fenomeno copre non solo l’interposizione fittizia ma ogni uso improprio o elusivo di strumenti giuridici.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a un soggetto interposto quando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che egli ne sia l’effettivo titolare. La norma ha finalità antielusive e non si limita alle sole operazioni simulate o all’interposizione fittizia in senso stretto, potendo operare anche rispetto a operazioni reali poste in essere con uso improprio di strumenti giuridici legittimi. La Corte ha altresì rilevato che, una volta fondato l’accertamento su tali presunzioni, gravava sul contribuente l’onere di allegare e provare ragioni economiche alternative o concorrenti idonee a giustificare l’operazione; dalla sentenza impugnata non risultava una adeguata considerazione di tali elementi. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
"vanno imputati direttamente al contribuente i redditi di cui appaiano titolari altri soggetti"; "anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti"
La disposizione consente l’imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati a terzi quando risulti, anche per presunzioni, che egli ne è l’effettivo titolare per interposta persona; non è limitata alla sola simulazione, ma copre ogni uso improprio o elusivo di strumenti giuridici legittimi.
È stato invocato come parametro della dedotta omessa pronuncia sui motivi di appello.
È stato invocato come parametro della dedotta errata valutazione delle prove e degli elementi indiziari.
È stato invocato come parametro della dedotta valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
È stato utilizzato per denunciare la violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973.
È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per asserita omissione di pronuncia.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di accertamento dei redditi, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare al contribuente redditi formalmente intestati a un soggetto interposto quando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente sia l’effettivo percettore o titolare del reddito.
- La norma antielusiva non richiede la prova di un comportamento fraudolento né è circoscritta alla simulazione: è sufficiente l’uso improprio, ingiustificato o deviante di uno strumento giuridico legittimo finalizzato a sottrarre il reddito alla corretta imposizione.
- Quando l’Ufficio fonda l’accertamento su presunzioni di interposizione, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta, indicando ragioni economiche alternative o concorrenti, non meramente teoriche o marginali, idonee a giustificare l’operazione.
- La motivazione del giudice di merito deve confrontarsi con le specifiche censure dell’appello e con gli elementi indiziari dedotti dalle parti; una motivazione che li ometta o li affronti solo in modo generico può essere censurata per vizio di legge processuale.
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