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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31693/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., il suo gravame contro una sentenza del Tribunale di Roma. Nel giudizio di legittimità, però, il ricorso non è stato depositato nei termini e non è stato iscritto a ruolo: risulta depositato soltanto il controricorso delle amministrazioni resistenti. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369 c.p.c. La parte resistente aveva anche chiesto il rigetto della domanda di danni ex art. 96 c.p.c. e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito ex art. 369 c.p.c., rilevando che il potere di dichiarare l'improcedibilità d'ufficio sussiste anche quando la parte resistente abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso mediante controricorso. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito, ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.

    viene richiamato come base dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello sull'appello proposto contro la sentenza di primo grado.

  • art. 369 c.p.c.

    non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.

    il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini determina l'improcedibilità del ricorso stesso.

  • art. 96 c.p.c.

    rigetta la domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ.

    la Corte esclude la ricorrenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di improcedibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
  • Il potere della Corte di dichiarare l'improcedibilità d'ufficio non viene meno se il controricorso abbia comunque reso nota l'esistenza del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato si applica anche nei casi in cui l'impugnazione si concluda con pronuncia di improcedibilità.
  • La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta in assenza dei relativi presupposti, anche quando il ricorso sia rimasto inesaminato per una ragione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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