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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29299/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/11/2022 con la quale la Corte d'Appello di Roma, in sede esecutiva, ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra vari gruppi di reati già giudicati con sentenze del G.i.p. e della Corte d'Appello. Il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i reati delle sentenze del 20/11/2009, 08/10/2010 e 06/04/2011 e, conseguentemente, l'omessa rideterminazione della pena complessiva: il giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo "scioglimento" dei cumuli parziali già esistenti, non ha individuato il reato più grave tra tutti gli illeciti interessati e non ha determinato la pena finale applicando gli aumenti per i reati satellite secondo i criteri di giurisprudenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha proceduto: 1) allo scioglimento dei cumuli parziali; 2) all'individuazione del reato più grave tra tutti i reati da unificare; 3) alla determinazione della pena complessiva quale risultante dall'unificazione, con calcolo e motivazione distinti degli aumenti per ciascun reato satellite, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e dal rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata come base per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione; la Corte ha richiamato la corretta procedura applicativa in esecuzione, evidenziando i limiti dell'operato del giudice dell'esecuzione nel calcolo della pena complessiva

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato quale limite al cumulo delle pene; la Corte ha richiamato la necessità di verificare che la rideterminazione non superi i limiti previsti dall'art. 81 e che non determini un cumulo materiale non consentito

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 03/07/2013

    Richiamata per la composizione del giudice dell'esecuzione cui rinviare la decisione sul trattamento sanzionatorio; si ordina il rinvio in diversa composizione in ossequio a tale pronuncia

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019; Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021

    La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in caso di riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati e già oggetto di cumuli parziali, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i cumuli parziali, individuare il reato più grave e la relativa pena risultante dal giudizio di cognizione, e poi applicare aumenti distinti e motivati per i reati satellite; gli aumenti significativi devono essere adeguatamente motivati per evitare sperequazioni e per rispettare i limiti dell'art. 81 c.p.

Massime di principio

  • Quando la continuazione viene riconosciuta in sede esecutiva tra reati già giudicati separatamente, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente "sciogliere" eventuali cumuli parziali già riconosciuti e trattare tutti i reati come un unico complesso rilevante ai fini del calcolo della pena
  • Occorre individuare tra tutti i reati il "più grave" (a base del cumulo) sulla cui pena determinata in sede di cognizione si applicano gli aumenti per i reati satellite; la pena complessiva va quindi ricalcolata e motivata in modo distinto per ciascun aumento
  • Gli aumenti di pena per continuazione, se significativi rispetto a quelli già riconosciuti in sede di cognizione, richiedono una motivazione adeguata che permetta di verificare il rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p., evitando un cumulo materiale non consentito
  • La mancata esecuzione delle operazioni di scorporo dei cumuli e della rinnovata determinazione della pena comporta l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe chiedere espressamente lo scioglimento dei cumuli parziali e la dettagliata indicazione del reato più grave e dei calcoli degli aumenti; l'ufficio di pubblica accusa e il giudice devono attenersi ai precisi criteri giurisprudenziali richiamati dalla Cassazione

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