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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19184/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: contestano la mancanza del dolo necessario e chiedono l'assoluzione ovvero la derubricazione in bancarotta semplice. Lamentano inoltre l'omessa motivazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Il De Carolis deduce, infine, l'errata negazione della sospensione condizionale della pena in relazione a precedenti concessioni del beneficio e all'eventuale estinzione di reato ai sensi dell'art. 167 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e reiterativa rispetto a questioni già affrontate e, richiamando la motivazione della Corte d'appello, ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione: Rossi e De Carolis hanno sottratto un'autovettura e un escavatore dall'attivo societario e non li hanno consegnati al curatore, con ammissioni della Rossi; la Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il dolo richiesto è il dolo generico (consapevolezza che le operazioni possano recare danno ai creditori). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata in appello. Il terzo motivo (esclusivo del De Carolis) è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha motivato correttamente il diniego della sospensione condizionale in ragione del precedente doppio utilizzo del beneficio e del disposto dell'art. 164, comma 4, c.p., nonché del principio per cui l'estinzione ai sensi dell'art. 167 c.p. non estingue automaticamente tutti gli effetti penali rilevanti ai fini della sospensione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1 (motivi di ricorso in Cassazione)

    Disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici o non specifici e quindi inammissibili

  • art. 533 cod. proc. pen.

    art. 533, comma 2 (sentenza assolutoria su richiesta)

    Richiamato dai ricorrenti quale possibile fondamento per un'assoluzione, ma non ritenuto applicabile dalla Corte alla luce della valutazione probatoria

  • art. 167 cod. pen.

    art. 167 (estinzione del reato per effetto dell'amnistia o altra causa)

    La Corte ha ricordato che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non elimina automaticamente tutti gli effetti penali rilevanti ai fini di benefici come la sospensione condizionale

  • art. 164 cod. pen.

    art. 164, comma 4 (limiti alla ripetuta concessione della sospensione condizionale)

    Permette la seconda concessione della sospensione solo entro limiti; la Corte ha ritenuto che il precedente doppio beneficio osti a una terza concessione

  • art. 163 cod. pen.

    art. 163 (limiti soglia per la sospensione condizionale della pena)

    Richiamato dalla Corte in relazione alla compatibilità fra pene precedenti e nuova pena ai fini della concessione del beneficio

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, ultima parte (limiti di ammissibilità della cassazione su questioni non sollevate in appello)

    Stabilisce che questioni non oggetto di gravame in appello sono inammissibili in cassazione; applicato per la questione della non menzione

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (sul dolo nella bancarotta fraudolenta)

    Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014; Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006

    Conferma che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che la condotta sia idonea a arrecare danno ai creditori

Massime di principio

  • La sottrazione o l'uso di beni dell'impresa per finalità estranee, se provata (anche tramite ammissioni o mancate rinvenimenti in inventario), è idonea a fondare responsabilità per bancarotta per distrazione quando sussiste la consapevolezza che tali operazioni possano danneggiare i creditori
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale l'elemento soggettivo è il dolo generico: non è necessario provare un'intenzione specifica di ledere i creditori, ma la consapevolezza della possibilità di causare danno
  • Le valutazioni del curatore sono rilevanti come elemento fattuale e tecnico ma non possono da sole qualificare l'elemento psicologico (dolo); la qualificazione del dolo compete al giudice penale sulla base degli atti e delle prove
  • Questioni che non siano state dedotte in appello risultano, di regola, inammissibili in cassazione: è essenziale far valere i profili di fatto e di diritto già nel grado di appello
  • La concessione ripetuta della sospensione condizionale della pena è soggetta a limiti: precedenti concessioni possono ostare a nuove concessioni, e l'estinzione del reato non elimina automaticamente effetti penali rilevanti per la valutazione dei benefici
  • Ricorsi in Cassazione che si limitano a censure generiche o a ripetere argomenti già esaminati senza specificità sono frequentemente dichiarati inammissibili

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