Cassazione Penale, Ordinanza n. 05361/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un conducente di motoveicolo, coinvolto in un sinistro stradale in Ficarazzi il 7 agosto 2019, per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici e agli ulteriori controlli necessari a verificare l'eventuale stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che dal verbale di contestazione emergerebbe un rifiuto limitato ai soli accertamenti presso struttura ospedaliera e non un rifiuto assoluto a qualsiasi accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo riproponeva una lettura fattuale già esaminata e disattesa in appello, chiedendo in sostanza una diversa interpretazione delle risultanze documentali non consentita in sede di legittimità. È stata anche ritenuta irrilevante la deduzione, in modo generico, della sopravvenuta prescrizione, poiché l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi impedisce di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice richiamata per il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare lo stato di alterazione correlato all'uso di alcol o sostanze stupefacenti.
art. 186, comma 7, cod. strada
Disposizione sanzionatoria/di richiamo applicata nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per la guida in stato di alterazione.
Le cause di non punibilità non possono essere rilevate quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una diversa lettura del fatto o delle risultanze documentali quando la decisione impugnata abbia già motivatamente esaminato e disatteso la medesima prospettazione.
- Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in materia di guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti è configurabile quando risulti un rifiuto consapevole e totale di assoggettarsi agli accertamenti previsti, anche se la difesa tenta di ridurlo a un rifiuto parziale o limitato a una sola modalità di controllo.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio eventuali cause di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →