Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28912/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto più parti dinanzi al tribunale ordinario chiedendo l'accertamento dell'usucapione di alcuni beni immobili e di una servitù di passaggio, deducendo un possesso ultraventennale pacifico, continuo, ininterrotto, pubblico ed esclusivo. Una delle convenute aveva eccepito l'incompetenza del tribunale ordinario in favore della sezione specializzata agraria, sostenendo che i beni erano coinvolti in contratti di affitto agrario; dopo la chiamata in causa di terzi, il tribunale ordinario aveva declinato la competenza in favore della sezione agraria. Riassunta la causa davanti alla sezione specializzata agraria, il giudice specializzato, ritenendo che le domande di usucapione dovessero restare al tribunale ordinario e che solo la domanda subordinata relativa al rapporto agrario appartenesse alla sezione specializzata, aveva separato le cause e richiesto d'ufficio il regolamento di competenza alla Cassazione. Il ricorso verteva quindi sulla corretta individuazione del giudice competente per le domande di usucapione immobiliare, quando esse risultino connesse a una controversia agraria solo in via pregiudiziale rispetto alle domande subordinate.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il regolamento d'ufficio. Ha affermato che le domande di usucapione immobiliare rientrano nella competenza per materia del tribunale ordinario, mentre le questioni sul rapporto agrario restano devolute alla sezione specializzata agraria. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Napoli sulle domande di usucapione immobiliare e la competenza del Tribunale di Napoli - Sezione specializzata agraria sulle domande subordinate inerenti al rapporto agrario, confermando la separazione delle cause e la sospensione del giudizio pregiudicato.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    regolamento di competenza d'ufficio

    Il regolamento d'ufficio è ammissibile solo quando il giudice ad quem ritenga che la causa pregiudicante appartenga alla competenza per materia o per territorio inderogabile del giudice a quo; non può essere usato per rimettere in discussione un riparto solo per valore.

  • art. 47, comma 4, c.p.c.

    regolamento di competenza d'ufficio

    Norma richiamata quale base procedurale del regolamento di competenza richiesto dal giudice.

  • art. 150 c.p.c.

    notifica agli ex soci autorizzata dal Presidente del Tribunale

    Richiamato solo per descrivere la modalità di notifica ai soggetti cancellati o irreperibili; non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 1158 c.c.

    Costituisce il fondamento normativo della domanda attorea di accertamento dell'usucapione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità giuridica e non una mera pregiudizialità logica; può disporsi il giudizio pregiudicato in attesa della definizione di quello pregiudicante.

  • art. 9, comma 1, c.p.c.

    competenza del tribunale per materia

    La competenza sulle controversie immobiliari, salvo specifiche eccezioni, appartiene al tribunale in via di competenza per materia.

  • art. 7 c.p.c.

    eccezioni richiamate dalla Corte

    È richiamato come disposizione che contiene specifiche ipotesi derogatorie rispetto alla regola generale di competenza del tribunale in materia immobiliare.

Massime di principio

  • Le domande di usucapione immobiliare appartengono alla competenza per materia del tribunale ordinario, salvo speciali deroghe espressamente previste dalla legge.
  • La connessione con una controversia devoluta alla sezione specializzata agraria non determina, di per sé, una vis attractiva della sezione agraria sulle domande di usucapione immobiliare.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio è esperibile solo quando il giudice ad quem ritenga sussistente un conflitto sulla competenza per materia o per territorio inderogabile; se la questione residua sul solo valore, il regolamento è inammissibile.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità giuridica, cioè che la decisione della causa pregiudicante costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile di quella pregiudicata con efficacia di giudicato.
  • Quando una causa comprende domande attribuite a giudici diversi, è consentita la separazione dei processi, con permanenza di ciascuna domanda presso il giudice funzionalmente competente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.