Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04712/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura è stata ritenuta generica e indeterminata perché non confrontata in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la tenuità valorizzando la non irrisorietà del valore della refurtiva; il ricorrente si limitava infatti a opporre una diversa lettura terminologica tra irrisorietà ed esiguità, senza indicare puntualmente gli elementi decisivi trascurati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base della censura e non consentiva un effettivo sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede che il giudizio sulla tenuità dell'offesa sia compiuto alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessaria la disamina analitica di tutti gli elementi valutativi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I criteri di questa disposizione costituiscono il parametro di riferimento per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto alla parte della motivazione censurata; se è generico o indeterminato è inammissibile.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare l'offesa secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., potendo limitarsi a indicare gli elementi reputati decisivi senza doverli esaminare tutti.
  • La contestazione in cassazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una mera contrapposizione di formule lessicali o una critica assertiva non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • Quando la decisione di merito sulla non tenuità dell'offesa è sorretta da motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica, il ricorso che non individua puntualmente gli errori argomentativi è inammissibile.
  • La non irrisorietà del valore del bene sottratto può costituire un elemento valorizzabile nella valutazione di non particolare tenuità del fatto in tema di furto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.